Sentenza Englaro: La Corte di Appello di Milano applica i principi sanciti dalla Cassazione
Con il decreto con cui la Corte di Appello di Milano ha accolto il reclamo proposto da Beppino Englaro quale tutore della figlia Eluana, nei confronti del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Lecco il 20/12/05, ed ha conseguentemente accolto la richiesta di autorizzazione all'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di Eluana, si chiude (si spera, essendo tecnicamente ancora possibile un nuovo ricorso alla Corte di Cassazione) la lunga e tormentata vicenda di Eluana Englaro.
Il fatto, come è noto, risale a circa 16 anni fa, quando la giovane entrò in stato di coma vegetativo dal quale non è mai uscita. La vicenda giudiziaria prese le mosse dalle reiterate richieste del padre di Eluana che, in qualità di tutore della figlia chiedeva la sospensione dell'alimentazione artificiale, ritenendo che questa sarebbe stata la volontà della figlia se avesse potuto manifestarsi.
Richieste sino ad oggi respinte. Il tema investe la portata dell'art.32 Cost. che consente la possibilità di autodeterminazione del paziente rispetto alle cure mediche e apre l'interrogativo su come il medesimo diritto possa essere riconosciuto a chi non sia più in grado di intendere e di volere e dunque di esprimere la propria volontà.
Tre fondamentalmente i nodi giuridici intorno ai quali, anche per l' assenza di qualunque normativa in tema di testamento biologico, la magistratura si è cimentata. - La stessa definizione di cura medica e in particolare se in essa possano ricomprendersi l'alimentazione e l'idratazione forzata e dunque la possibilità di interromperle; - L'accertamento dello stato vegetativo permanente; - Il ruolo del rappresentante dell'incapace. Su queste questioni la Corte di Cassazione ha emesso nell'ottobre scorso un'importante e rigorosa sentenza (n. 21748) che prendendo le mosse dalla ricostruzione dei fondamenti del diritto all'autodeterminazione per il malato cosciente, arriva ad affermare il medesimo diritto per il malato non cosciente, quando ricorrano i presupposti che enuncia nel seguente principio:
'Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio con il curatore speciale,il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario', unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standart scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche sia pur flebile recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero della sua personalità, dal suo stile di vita, e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere nello stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona''
E' in applicazione di questo principio, che non solo riconosce legittima la ricostruzione del la volontà 'presunta' del paziente che non possa più esprimersi, ma che soprattutto afferma non esistere una sola concezione della 'vita', essendo questa legata, in virtù dei principi costituzionali fondamentali, nella 'rappresentazione di sé sulla quale egli (il paziente) aveva costruita la sua vita fino a quel momento'', nella 'singolarità' dell'esperienza irripetibile di ciascun individuo, che la Corte di Appello di Milano ha potuto valutare le prove raccolte sulla volontà della Englaro quando era cosciente e trarne un giudizio di ammissibilità della richiesta di interruzione dell'alimentazione artificiale.
Non una autorizzazione all''eutanasia'( che è cosa diversa e distinta, presupponendo lo stato di coscienza del paziente) come da qualcuno è stato improvvidamente affermato anche in questa occasione, ma piuttosto la concreta affermazione del diritto alla salute e del rispetto della persona umana sanciti dall'art.32 Cost. che, iscritto tra i diritti di libertà, la Cassazione afferma doversi declinare anche nel suo risvolto negativo, nel 'diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi''. A fronte delle lacune legislative in materia, un approdo giudiziario che rappresenta, con le parole di Beppino Englaro ,'un passo in avanti dello stato di diritto'.
NICOLETTA MORANDI
Pagina pubblicata il 12 luglio 2008