Lavoro e diritti: assunzione, visita medica e discriminazione
Assunzione: lettera, visita medica, divieto di discriminazione
Uno dei primi atti da compiere al momento dell'assunzione è quello di verificare la conformità tra la lettera di assunzione e il contratto collettivo applicato nel luogo di lavoro.
I contratti collettivi generalmente richiedono la forma scritta del contratto e stabiliscono quali sono le informazioni che il datore di lavoro deve comunicare al nuovo dipendente.
L'atto scritto è un obbligo per i rapporti di lavoro dipendente, ma anche per contratti di lavoro come quello a progetto, che la legge classifica come una tipologia di lavoro autonomo (art.62D.lgs.276/03).
A questo punto è buona norma la conoscenza precisa del proprio contratto collettivo.
Da esso si deve in ogni caso partire per verificare la corretta applicazione dei diritti e degli obblighi del lavoratore.
Infatti in base al principio dell'Inderogabilità in peggio (art. 2077 del Codice Civile) le condizioni stabilite nel contratto individuale (o lettera di assunzione) non possono essere in alcun modo inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Nello scegliere i propri dipendenti il datore di lavoro non può adottare comportamenti discriminatori.
Sono infatti vietati per legge:
- indagini sulle opinioni politiche o sindacali;
- discriminazione tra uomini e donne;
- indagini sullo stato di gravidanza;
- indagini sulla sieropositività;
- la richiesta di mostrare il certificato penale se non per specifiche mansioni.
La gran parte dei contratti concedono facoltà al datore di lavoro di controllare l'idoneità fisica della persona che intendono assumere.
La visita medica è invece un obbligo quando si assume un minore di diciotto anni (art. 8 L. 977/67) e per una serie di lavorazioni che comportano specifici i rischi (art.34 DPR 303/56).