Il lavoro straordinario
II lavoro straordinario è quello svolto oltre l'orario normale di lavoro, ossia le 40 ore settimanali previste dalla legge (L.66/03).
Qualora il contratto applicato preveda un orario inferiore alle 40 ore, la prestazione che eccede l'orario contrattuale fino alle limite legale delle 40 ore è denominata lavoro supplementare. Per legge è ammesso lavorare oltre l'orario contrattuale per i seguenti motivi (art. 5 DLgs.66/03):
- eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore: per ovviare a pericoli o danni alle persone o alla produzione;
- eventi particolari legati alla attività produttiva.
La legge ha fissato il tetto massimo di straordinario annuale in 250 ore (art. 4 D.lgs. 66/03), spesso la contrattazione collettiva ha stabilito limiti inferiori.
I contratti nazionali di categoria stabiliscono le modalità con le quali si esegue il lavoro straordinario e i limiti massimi (giornalieri e settimanali).
Fissano anche le maggiorazioni retributive dovute ai lavoratori per risarcirli dell'allungamento dell'orario di lavoro, e spesso consentono di usufruire di riposi compensativi in aggiunta alle maggiorazioni.
I contratti di categoria fissano le modalità con cui il datore di lavoro deve informare e consultare le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) prima di ricorre allo straordinario.
Le ore di lavoro straordinario possono essere accantonate in un monte ore personale, denominato banca o conto ore, e essere utilizzate nel corso dell'anno.
Qualora i riposi non siano goduti (per libera scelta del dipendente, o perché sia cessato il rapporto di lavoro, o perché lo prevede il contratto) essi sono monetizzati, ossia retribuiti come lavoro straordinario.