L'idoneità al lavoro della persona disabile
L'inserimento al lavoro dei soggetti disabili secondo la legge 68/99 prevede il coinvolgimento delle ASL attraverso i Servizi di integrazione lavorativa (SIL.), le Commissioni Mediche integrate, i SERT(1), gli SPISAL(2) e le Amministrazioni Provinciali attraverso i Servizi Politiche del Lavoro e i Centri per l'impiego.
La Commissione medica integrata, dopo la valutazione, sulla base dell'invalidità civile, descrive le capacità di lavoro residue e le tipologie di intervento per l'integrazione lavorativa, indicando percorsi quali il collocamento mirato senza interventi di supporto, oppure il collocamento con il supporto dei servizi di mediazione
Quanto si ricordava nel paragrafo precedente vale anche se il lavoratore è stato assunto attraverso il collocamento obbligatorio, pur se alcune disposizioni di legge tutelano poi categorie particolari di malati.
Così la legge 115/1987(3) vieta la discriminazione sul lavoro delle persone affette da diabete mellito non complicato e la legge 135/199(4) vieta la discriminazione delle persone sieropositive per HIV.
La legge 482/1968 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sanciva che la richiesta di iscrizione agli elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro doveva essere corredata della dichiarazione di un ufficiale sanitario che comprovasse che l'invalido non fosse di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Tale certificazione redatta dal medico di distretto si riferisce dunque a una idoneità astrattamente generica e del tutto formale.
Ma la stessa legge prevedeva che l'invalido o il datore di lavoro potessero chiedere che, ad opera di un collegio medico, fosse accertato che la natura e il grado dell'invalidità non potesse pregiudicare la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro o la sicurezza degli impianti.
Si tratta, come si vede, di giudizi non omogenei fra loro in quanto il giudizio espresso dal medico competente verte sul profilo strettamente sanitario della compatibilità rispetto alle mansioni specifiche, mentre quello espresso dal Collegio medico verte soprattutto su quello amministrativo delle compatibilità con la salute dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.
Proprio sulla base di tale disomogeneità di giudizi vi è stato un recente pronunciamento della Corte Costituzionale che ha confermato la vigenza della legge speciale e dunque il suo mancato contrasto con le innovazioni introdotte dal d.lgs. 626.
Per la garanzia del diritto al lavoro di tali categorie appare significativa una ormai non più recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che il datore di lavoro - al quale sia stato obbligatoriamente avviato un invalido ai fini dell'assunzione ex legge 482/68 -, anche se ha l'obbligo di assegnare all'invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni (nella specie di carattere psichico), non può tuttavia essere costretto a modificare o adeguare la propria organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, ne, in particolare, può essere costretto a creare un nuovo posto di lavoro, concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori(5)
Va comunque segnalato che tale sentenza è in contrasto con altre pronunce della stessa Cassazione (6) che hanno chiarito che l'art. 20 della legge 482/68 demanda gli accertamenti sull'idoneità al lavoro della persona invalida a un collegio medico istituito presso la struttura sanitaria pubblica; tali accertamenti devono essere circoscritti alla verifica che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti; il terzo comma dell'art. 20 riserva esclusivamente all'invalido la possibilità di chiedere la verifica della compatibilità o meno del suo stato con le mansioni affidategli all'atto dell'assunzione o successivamente.
Una tematica particolare in sede di applicazione della norma riguarda l'assenza, negli elenchi dei disabili, di figure in possesso dei requisiti di qualifica richiesti ovvero che possiedano tutte le condizioni di idoneità specifica previste; in questo campo è da ritenere che gli uffici del lavoro dovranno operare nell'ambito delle graduatorie e delle qualifiche simili utilizzando anche l'istituto del tirocinio formativo.
Legge 68, normativa di igiene e sicurezza | Il medico competente e il giudizio di idoneità | L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata | Licenziamento dell'invalido |
(1) Servizi di Tossicodipendenza.
(2) il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
(3) «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito».
(4) «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».
(5) Cassazione, sez. lavoro, 13 maggio 1994, n. 4667.
(6) Sentenze della sez. lavoro, n. 4927/1989, n. 4948/1994.
Pubblicata marzo 2005