Disabili e lavoro, legge 68/99: esoneri e compensazioni territoriali
ESONERI PARZIALI.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni delle loro produzioni non possono occupare l'intera quota, possono, previa richiesta ai servizi provinciali per l'impiego, essere parzialmente esonerati dall'assunzione di disabili.
La condizione è che versino al fondo regionale per l'occupazione(1) un contributo giornaliero di 13 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
I parametri valutativi per la concessione dell'esonero(2) sono:
- faticosità della prestazione lavorativa;
- pericolosità intrinseca al tipo d'attività svolta dall'azienda;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Attenzione!
La concessione dell'esonero parziale si intende a tempo determinato(3): pertanto, trascorso un minimo di 6 mesi dalla concessione, i servizi per l'impiego possono proporre iniziative di collocamento mirato per l'inserimento di lavoratori disabili (4).
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
È prevista la possibilità di assumere un numero superiore (rispetto alla quota d'obbligo) in alcune unità produttive a compenso di minori assunzioni in altre, operanti nella stessa regione.
Per i datori di lavoro privati, la compensazione territoriale può essere autorizzata anche tra unità produttive ubicate in regioni diverse.
(2) Decreto ministro del Lavoro 357/2000.
(4) Art. 3 comma 3 d.m. 357/2000.
Pubblicata marzo 2005