Assunzione dei disabili: Agevolazioni a favore dei datori di lavoro
AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE.
Per i disabili assunti con le modalità previste dall'art. 11(1), la commissione per il collocamento dei disabili descritta precedentemente può concedere, nei limiti del fondo regionale per l'occupazione, i contributi come da tabella sotto riportata.
Inoltre, il datore di lavoro che assume un disabile con invalidità superiore al 50% può ottenere un rimborso forfettario a fronte delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro o per l'acquisto di tecnologie per il telelavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DISABILI CON PARTICOLARI DIFFICOLTA' D'INSERIMENTO
Invalidi civili con invalidità superiore al 79% Grandi invalidi del lavoro, di guerra, per servizio | Fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali |
Disabili con riduzione delle capacità lavorative compresa tra il 67% el 79% | Fiscalizzazione sino a 5 ani dei contributi assicurativi e previdenziali |
Disabili con riduzione delle capacità lavorative superiore al 50% | Rimborso totale o parziale per l'adattamento del posto di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche sul posto di lavoro, e per approntare postazioni di telelavoro. |
Disabili psichici | Fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali. |
In ogni caso, ribadiamo che:
- il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni solo se l'assunzione di lavoratori disabili avviene attraverso lo strumento della convenzione prevista dall'art. 11 della legge;
- delle agevolazioni regolate in questo articolo possono fruire anche i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, pur non avendone l'obbligo.
FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Le Regioni devono istituire il fondo di cui al presente articolo, determinandone il funzionamento e la composizione con propria normativa che preveda la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei disabili. Oltre al fondo regionale, con decreto n. 91/2000 del Ministero del Lavoro è stato costituito anche il fondo nazionale per l'occupazione dei disabili, a sostegno delle agevolazioni per le assunzioni previste dalla legge. Il fondo nazionale, ripartito annualmente per regione, è finalizzato al:
- finanziamento delle agevolazioni per le assunzioni(2) e delle somme derivanti dagli oneri assicurativi obbligatori, comprese le somme dovute per l'assicurazione dei disabili occupati per tirocini;
- finanziamento dell'adattamento del posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche sul luogo di lavoro, in concorso con il fondo regionale.
Il fondo regionale per l'occupazione dei disabili è alimentato:
- dagli stanziamenti del governo centrale;
- dalle sanzioni previste per i datori di lavoro che non rispettano la presente legge(3);
- dai contributi di quelle aziende che ottengono l'esonero parziale all'assunzione;
- da donazioni;
- da leggi regionali.
La concessione dei contributi è demandata al comitato tecnico provinciale, il quale può richiedere al datore di lavoro, oltre al programma di assunzioni, anche documenti ritenuti utili al fine della concessione. Possono essere previste forme di autocertifìcazione.
Mancato o ritardato invio del prospetto (Denuncia annuale) | Entità delle sanzioni |
Aziende private - Enti pubblici economici | Euro 516,46, più euro 25,82 per ogni giorno di ritardo |
Enti pubblici non economici | Sanzioni penali e amministrative ai responsabili come previsto dalla legge 241/90 |
Trascorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, scatta una sanzione di euro 51,65 al giorno per ogni disabile che dovrebbe essere assunto.
Organo competente: Direzione Provinciale del Lavoro che può essere attivata anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
(1) Convenzioni e convenzioni integrate
(2) Art. 13, comma 1, lettere a) e b).