Disabili: retribuzione, contribuzione e pensione
Disabili: retribuzione e contribuzione, validità ai fini pensionistici
- Prolungamento del congedo parentale
- Tre giorni di permesso mensili
- Due ore di permesso retribuito giornaliero
Prolungamento del congedo parentale
II prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento la retribuzione media globale giornaliera percepita nelle 4 settimane o nel mese precedente l'inizio del prolungamento. In tale periodo non maturano né le ferie, né la tredicesima mensilità (1), nonché le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena (art. 8, legge 155/81) e tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione (2).
Il prolungamento viene computato nell'anzianità di servizio, come stabilito con l'art. 34 del TU.
Tre giorni di permesso mensili:
- INPS: sono retribuiti interamente ma con lo stesso criterio previsto per il congedo parentale dal lavoro per maternità, cioè tenendo conto della voce retribuzione (paga globale giornaliera) e in tale periodo non maturano né le ferie, né la tredicesima mensilità (3), nonché le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro (4). Nel settore privato, la retribuzione è anticipata dal datore di lavoro che poi la porta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Inoltre, i tre giorni di permesso retribuito danno diritto, a domanda, a una contribuzione figurativa (5), a seguito della disposizione ex art. 19 della legge 53/20000 (6), secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge 155/81.
- INPDAP: nel settore pubblico invece la retribuzione è a carico dell'ente datore di lavoro. Nella retribuzione versata non è compreso il compenso incentivante ne altro emolumento connesso alla presenza in servizio. La contribuzione versata è quella effettiva poiché per il pubblico impiego laddove vi è retribuzione vi è anche contribuzione effettiva (7). I contributi sono validi pienamente sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali. I tre giorni di permesso retribuito non decurtano le ferie (8) ma vi è una decurtazione proporzionale della tredicesima mensilità (9).
Due ore di permesso retribuito giornaliero
- INPS: l'indennità è pari all'intero ammontare della retribuzione ed è anticipata dal datore di lavoro che poi la recupera con il conguaglio dei contributi dovuti all'INPS. I permessi orari sono calcolati ai fini dell'anzianità di servizio. La contribuzione è figurativa e ha un valore convenzionale che è pari al 200% dell'assegno sociale (nel 2004, euro 9.567,22). Vi è la possibilità per il lavoratore di integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria, poiché il minor valore della contribuzione (seppur di due ore giornaliere, ma pensiamo a cosa potrebbe succedere negli anni) può incidere negativamente sulla misura del trattamento pensionistico. Per quanto riguarda gli istituti differiti (TFR, tredicesima, gratifica natalizia) riteniamo che vadano verificati i singoli contratti. In linea generale (10) i permessi orari non sono utili per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia, sono invece utili per le ferie.
- INPDAP: la retribuzione è quella ordinaria e l'ente datore di lavoro accredita la contribuzione effettiva. Infatti, ai fini pensionistici le due ore di permesso non incidono negativamente né sul diritto né sulla misura della prestazione. Inoltre, nel pubblico impiego (11) questo permesso decurta le ferie e non è utile alla maturazione della tredicesima mensilità.
(5) Art. 44 TU e circolare INPS n. 87/2001.
(7) Informativa INPDAP n. 33/02 e circolare n. 35/2000.
(8) Vi è in questo caso un trattamento di miglior favore dei dipendenti pubblici (fonte: ARAN e circolare INPDAP n. 34/2000).
(9) Vedi ARAN; ricordiamo che competenza dell'ARAN è anche quella di interpretare le norme uniformando l'applicazione dei contratti collettivi.
(11) Vedi ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni).
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Pubblicata marzo 2005