Permessi per assistenza al disabile: l'accertamento sanitario

Requisito indispensabile perché il diritto alle diverse agevolazioni possa essere attivato è il possesso da parte del soggetto disabile, della certificazione di grave handicap (1) eseguita come disposto con articolo 4 della legge 104/92.

L'accertamento della gravità dell'handicap viene effettuato dall'apposita Commissione medica (2) presso la ASL territorialmente competente alla quale sarà sufficiente inviare una richiesta compilando l'apposito modulo predisposto dalla stessa ASL.

Ricordiamo che l'accertamento di invalidità civile, anche di una percentuale vicina o pari al 100%, non indica necessariamente una condizione di grave handicap: questo è il motivo per cui vengono, se del caso, effettuati due distinti accertamenti sanitari, seppur contestuali ove possibile.

Altra cosa ancora è l'accertamento di disabilità (3) previsto dalla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. L'accertamento della disabilità è affidato alla commissione medica integrata che compie l'accertamento dell'handicap.

In questa sede la commissione deve formulare una diagnosi funzionale della persona disabile volta a individuarne la capacità globale utile per il collocamento lavorativo.

Non si tratta di una semplice diagnosi delle menomazioni; infatti l'accertamento di disabilità porta a una relazione conclusiva da parte della Commissione utile agli uffici preposti al collocamento dei disabili. Laddove la convocazione a visita da parte della ASL non avvenga entro tempi congrui (4), la legge (l. 423/93) prevede la possibilità che la situazione di gravità venga certificata in via provvisoria (per un periodo pari a 180 giorni) da un solo medico della ASL specialista nella patologia denunciata dal soggetto.

La certificazione provvisoria è ovviamente utile ai fine delle agevolazioni previste dalla legge 104/92. E' necessario prestare attenzione all'art. 42, comma 6, della legge 326 del 2003 che stabilisce la presenza di un operatore sociale e di un esperto in seno alla Commissione medica di verifica (5) con il compito di controllare i verbali delle Commissioni ASL nei casi in cui l'accertamento riguardi l'handicap e la disabilità.

Questi ultimi accertamenti sinora non erano soggetti a ulteriore verifica da parte del Ministero del Tesoro.

Vi è l'intento, a nostro parere, di introdurre un passaggio supplementare in una procedura di per sé semplice (quella di accertamento dell'handicap) tant'è vero che la legge 423/93 aveva addirittura previsto la possibilità - come testé scritto - di produrre una certificazione provvisoria utile ai fini dell'ottenimento dei benefici dell'articolo 33 della legge 104/92.

La duplicazione della Commissione medica prevista dalla legge 104/92, in seno alla Commissione di verifica del Ministero, allungherà inutilmente i tempi con pesanti disagi per i cittadini che devono affrontare situazioni personali o familiari di grave handicap.

Altro argomento è quello della data di decorrenza del beneficio: quando la Commissione medica preposta presso la ASL accerta la situazione di handicap grave può indicare una data di decorrenza diversa da quella della visita: in questo caso, si specifica da parte degli istituti previdenziali, la data diversa può essere solo quella della domanda di riconoscimento della gravità dell'handicap presentata dall'interessato.

Non sono quindi ammissibili dichiarazioni di preesistenza delle condizioni di gravita dell'handicap rispetto alla domanda.

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici

Pubblicato marzo 2005

(1) Questa certificazione non va confusa con quella di disabilità che è invece utile per l'accesso all'inserimento lavorativo degli invalidi civili, ciechi e sordomuti in base alle disposizioni previste dalla legge 68/99.

(2) Si tratta delle Commissioni Mediche, previste dalla legge 295/90, istituite per l'accertamento dell'invalidità civile integrate con medico specialista nella patologia denunciata dal richiedente l'accertamento.

(3) Approfondimenti nel capitolo «La legge 68/99 e sua integrazione con la normativa in te-ma di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro».

(4) 90 giorni dalla data della domanda presentata alla ASL.

(5) Tale commissione dipende dal Ministero del Tesoro.

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