Disabili: congedo non retribuito per eventi e cause particolari

II congedo per gravi motivi familiari è una delle fattispecie originate dalla legge 53/2000; un'altra fattispecie è il congedo straordinario retribuito per i figli con handicap grave.

La legge 53/2000, comunemente nota come «legge sui congedi parentali», oltre a incentivare la paternità responsabile e a progettare una reale alternanza tra padri lavoratori e madri lavoratrici nella cura quotidiana dei figli, si prefigge di dare la possibilità ai lavoratori dipendenti di affrontare situazioni particolari che possono verificarsi nella vita, come decessi o malattie gravi di familiari o indifferibili esigenze personali.

Prima della normativa che ora esaminiamo, soltanto alcuni contratti del pubblico impiego avevano previsto analoghe possibilità di assenza, diversificate a seconda dei comparti, solitamente sotto la voce generica «aspettativa per motivi familiari» e a totale discrezionalità del datore di lavoro quanto a durata e a percentuale di lavoratori interessati.

Il confronto tra i due tipi di congedo - art. 42 TU e art. 4 legge 53/2000 - evidenzia notevoli differenze: il congedo per gravi motivi di famiglia non è retribuito e non è coperto da contribuzione.

Il vantaggio evidente e non trascurabile è la conservazione del posto di lavoro, in situazioni di grande difficoltà. Infatti, quando un familiare si trova in condizioni di grave malattia o ha comunque bisogno di assistenza, non può essere utilizzato e accreditato ai fini pensionistici il congedo retribuito che è usufruibile soltanto per figli con handicap grave (fratelli e sorelle conviventi solo in caso di morte di entrambi i genitori) ma l'unica possibilità e appunto questo tipo di assenza.

Va sottolineato che il congedo di cui qui ci occupiamo può essere utilizzato per assistere parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap anche non conviventi, oltre agli altri soggetti elencati.

Il decreto interministeriale n. 278 del 21.7.2000 definisce i criteri per poter usufruire sia del congedo in questione sia del permesso retribuito di tre giorni che vedremo qui di seguito, definendoli «congedi per eventi e cause particolari».

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ovvero l'11.10.2000.

Laddove le disposizioni in materia della contrattazione collettiva vigente siano più favorevoli, si applicano le disposizioni di maggior favore previste dai contratti: non possono essere cumulati i benefìci contrattuali e quelli legislativi.

Premessa Cause particolari Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito Modalità di richiesta Permessi retribuiti

Pubblicato marzo 2005

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