Disabili: Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine

Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine entro il 3° grado disabile

I permessi previsti, per questa casistica, dalla normativa vigente sono analoghi a quelli previsti per i genitori di figli maggiorenni con grave handicap: tre giorni di permesso retribuito mensile, anche cumulativi o frazionabili in 6 mezze giornate.

In questo caso non è richiesta la convivenza se il lavoratore che assiste assicura però un'assistenza continuativa ed esclusiva (torniamo di seguito a specificare meglio il significato di questi requisiti). Il permesso mensile di tre giorni può essere usufruito anche da un parente o affine (1) entro il 3° grado (2) del soggetto disabile e, a seguito dell'esplicito parere del Consiglio di Stato (3), anche dal coniuge.

Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese

Si tratta di una fattispecie (4) particolare, e cioè il caso in cui l'assistenza alla persona handicappata venga prestata non abitualmente: in questi casi spetta 1 (un) giorno di permesso retribuito ogni 10 (dieci) giorni di assistenza continuativa. Per chiarezza, indichiamo di seguito alcuni casi:

il lavoratore (che indichiamo di seguito come «titolare del diritto») che assiste in modo continuativo ed esclusivo un familiare o parente o affine entro il 3° grado per un periodo limitato (ferie, motivi di lavoro, malattia - potrebbero essere questi i gravi motivi sanitari - ecc.), non può prestare assistenza;

la persona disabile si trasferisce presso un altro nucleo familiare per un periodo limitato di tempo. Viene data la possibilità a un altro familiare (parente o affine entro il 3° grado) di usufruire dei permessi retribuiti in sostituzione del «titolare» al quale, per quel periodo, viene in un certo senso «sospeso» il diritto in favore dell'altro familiare che lo sostituisce.

Ovviamente, anche il «sostituto» deve onorare i requisiti stabiliti per accedere ai permessi mensili retribuiti, e quindi deve assistere con continuità ed esclusività e deve essere l'unico parente del nucleo in questione in grado di assistere la persona disabile.

Inoltre, il «titolare» del diritto dovrà comunicare con lettera scritta all'INPS, e al datore di lavoro, il periodo esatto in cui «sospende» la fruizione dei permessi e indicare il nominativo di chi gli subentra nel diritto e nell'assistenza alla persona disabile.

Ugualmente, il «sostituto» dovrà, a sua volta, con lettera scritta informare l'INPS e il proprio datore di lavoro.

La circolare n. 128/2003 precisa anche che, nel caso di assistenza per periodi inferiori al mese, spetta 1 giorno ogni 10 giorni di assistenza continua, 2 giorni per 20 giorni di assistenza continua e 3 giorni per 30 giorni di assistenza continuativa (ad esempio, 19 giorni di assistenza continua danno diritto a un solo giorno di permesso retribuito ex legge 104/92).

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici
Fino al 3° anno di vita del bambino Dal 3° al 18° anno di vita del disabile Dopo il 18° anno di vita del disabile Permessi per il lavoratore disabile Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine Termini e definizioni  

Pubblicato marzo 2005

(1) L'affinità è il rapporto con i parenti del coniuge, secondo i medesimi gradi di parentela (1° grado i suoceri ecc.).

(2) Parenti o affini entro il 3° grado sono definiti dagli artt. 76 e 78 del codice civile. Ad esempio, sono parenti di 3° grado in linea diretta, rispetto al capostipite, i pronipoti ed in linea collaterale lo zio e il nipote.

(3) Parere del Consiglio di Stato n. 1611/92.

(4) Vedi circolare INPS 128 del 21.7.2003. 

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