Handicap e congedo retribuito per i genitori: adempimenti e domande
Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori - TU 151/2001 - Adempimenti e domande
la domanda deve essere inviata o recapitata all'Istituto previdenziale in duplice copia, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'istituto. Una delle due copie deve essere restituita a vista all'interessato con l'attestazione, da parte dell'INPS, dell'avvenuta ricezione, o rimandata a stretto giro di posta se pervenuta con tale mezzo.
Lavoratore pubblico:
la domanda va presentata all'amministrazione o ente di appartenenza. Il diritto al congedo straordinario è comunque concesso entro 60 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro, dal momento della consegna dell'attestazione di ricezione da parte dell'INPS, eroga la prestazione, dopo aver verificato le condizioni sulla base della documentazione presentata.
Nel caso in cui il datore di lavoro avanzi riserve sulla legittimità dell'erogazione della prestazione, deve comunicare le sue perplessità all'Istituto (nel caso di lavoratori privati) che prenderà la decisione definitiva con immediatezza.
Se invece l'INPS dovesse avere motivi per non concedere il congedo, dovrà comunicarlo con immediatezza all'interessato e al suo datore di lavoro. È utile sottolineare che non è previsto, a carico dell'INPS, un provvedimento esplicito di autorizzazione nel caso di esito positivo della richiesta.
Soltanto l'esito negativo verrà comunicato; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda non è previsto alcun provvedimento di «autorizzazione».
Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova domanda, sempre con le stesse modalità.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione dell'altro genitore di non avere fruito del benefìcio e l'impegno a comunicare eventuali modifiche.
Va allegata anche la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap, rilasciata dalla commissione medica della competente ASL ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92 con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che non sono intervenute variazioni nel riconoscimento del grado di gravità dell'handicap e con impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nel riconoscimento della gravità dell'handicap stesso.
Si ricorda che, dal 1°. 1.2004, non è più necessario che l'accertamento della gravità dell'handicap, ad opera della competente commissione ASL, sia stato effettuato almeno 5 anni prima della data di presentazione della domanda di fruizione del congedo.
Inoltre, così come per l'accertamento di grave handicap ai fini dei per-messi della legge 104/92, anche in questo caso, per i soggetti affetti da sindrome di Down, la situazione di gravità può essere certificata dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del «cariotipo».
Per i grandi invalidi di guerra, la condizione di gravità si dimostra presentando l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa.
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora l'Istituto sia già in possesso dell'accertamento sanitario in questione per una precedente domanda.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a iniziare il periodo di congedo entro 60 giorni dalla richiesta.
Pubblicato marzo 2005