Permessi per l'assistenza al disabile: Grandi invalidi di guerra
Permessi giornalieri per l'assistenza al disabile: Grandi invalidi di guerra.
Lo stesso collegato alla finanziaria per il 2003 ha altresì disposto che i grandi invalidi di guerra sono considerati persone handicappate in situazione di gravita a norma dell'articolo 3 della legge 104/92.
Per dimostrare tale condizione è sufficiente l'esibizione dell'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa (1).
ADEMPIMENTI
Ottenuta la certificazione di gravità dell'handicap da parte del soggetto disabile, la domanda per ottenere i benefici dell'articolo 33 della legge 104/92, presentata dal richiedente i permessi, va inoltrata:
1. all'Istituto previdenziale in doppia copia (2) con la documentazione comprovante la grave disabilità (3);
2. in copia al datore di lavoro (lavoratori privati) o all'amministrazione di appartenenza (dipendenti pubblici).
Inoltre, va allegata una dichiarazione o attestazione di non ricovero del soggetto disabile a tempo pieno in un istituto specializzato, l'autocertificazione dello stato di famiglia.
La domanda deve essere rinnovata annualmente anche con una semplice dichiarazione di responsabilità e comunicando, ove vi siano, eventuali variazioni rispetto alla fruizione delle agevolazioni.
Mentre nel settore pubblico non vi sono moduli particolari predisposti per la presentazione della domanda (se non in qualche particolare comparto), nel settore privato l'INPS ha predisposto una serie di moduli da utilizzare nella presentazione delle domande volte a usufruire delle agevolazioni della legge 104/92.
In particolare:
1 | Mod. Hand1: per genitori o affidatari di minori con handicap grave; |
2 | Mod. Hand2: per genitori di maggiorenni portatori di grave handicap, di parenti o affini entro il 3° grado di portatori di handicap maggiori di 3 anni, di coniugi di portatori di handicap grave; |
3 | Mod. Hand3: per lavoratori con handicap grave; |
4 | Mod. Hand. Agr: permessi richiesti da operai/e agricoli/e per se stessi o per assistere familiari. |
(2) L'Istituto previdenziale rilascia all'interessato una copia timbrata, per acccttazione, da presentare al datore di lavoro.
(3) II verbale di accertamento è normalmente composto da due fogli: il primo riporta la valutazione comprensiva della patologia e va conservato dall'interessato; il secondo foglio riporta il giudizio finale ed è quello da allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici previsti dalle norme. È pertanto evidente che non è necessario che l'Istituto previdenziale e il datore di lavoro siano a conoscenza della/e patologia/e di cui il soggetto soffre.
Normativa di riferimento | Soggetti tutelati | Accertamento sanitario | Sindrome di Down | Grandi invalidi di guerra | Tipologie di permessi | Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici |
Pubblicato marzo 2005