Disabili e congedo non retribuito: durata, retribuzione e accredito
DURATA DEL PERIODO DI CONGEDO
II congedo può essere utilizzato, per un periodo frazionato o continuativo fino a due anni nell'intera vita lavorativa.
A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, al termine del rapporto di lavoro, l'attestazione del periodo di congedo fruito dal lavoratore/trice.
Il periodo viene conteggiato secondo calendario ed è comprensivo di giorni festivi e non lavorativi; le frazioni di mese vengono sommate fra di loro fino a raggiungere un mese con trenta giorni.
Abbiamo visto che anche il periodo di congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi ha la durata massima di due anni.
Poiché il limite di due anni è pure il limite massimo individuale, ne consegue che, se una lavoratrice o un lavoratore avesse, ad esempio, già fruito di 8 mesi di congedo per gravi motivi familiari, anche per motivi riguardanti la propria persona e non necessariamente per il figlio/a disabile, potrà usufruire del congedo straordinario per soli 16 mesi e non per 24; gli 8 mesi rimanenti e retribuiti potranno esser fruiti dall'altro genitore qualora ne avesse i requisiti.
In sostanza, il limite di due anni del congedo straordinario retribuito è complessivo tra entrambi i genitori e tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave.
Se ne deduce che, nel caso di fruizione del congedo retribuito per il figlio/a disabile grave da parte di un solo genitore, questo stesso genitore si trova ad aver esaurito l'intero periodo spettante, sempre due anni, del congedo per gravi motivi di famiglia.
Se invece entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato, si dividono il congedo retribuito, ciascuno dei due mantiene il diritto alla propria parte rimanente di congedo ordinario non retribuito per gravi motivi di famiglia.
RETRIBUZIONE E ACCREDITO
II periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell'anzianità di servizio, ma ai fini previdenziali la legge 53/2000 offre al lavoratore la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione volontaria; inoltre il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.
E' augurabile che venga normativamente prevista, in futuro, la possibilità dell'accredito figurativo, così come risulta eccessivamente penalizzante l'aggancio all'intera vita lavorativa della persona.
Premessa Cause particolari | Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi | Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito | Modalità di richiesta | Permessi retribuiti |
Pubblicato marzo 2005