Disabili e congedo non retribuito: modalità di richiesta
MODALITÀ DI RICHIESTA.
I vari contratti collettivi dovranno regolamentare la prassi per la richiesta del congedo e anche il diniego del datore di lavoro e l'eventuale contraddittorio tra i due soggetti.
Per ora pochi contratti, nell'ultima tornata di rinnovi hanno recepito la normativa in questione.
I riferimenti infatti sia alla legge istitutiva, la n. 53/2000, sia al decreto applicativo 278/2000, sono scarsi e imprecisi.
In attesa che i contratti definiscano le modalità operative, vige quanto disposto dal decreto, e cioè:
- il datore di lavoro deve dare la sua risposta comunque entro dieci giorni dalla domanda di congedo, e informare il lavoratore;
- il diniego, anche parziale, del periodo di congedo, dovrà essere motivato da argomenti relativi all'organizzazione del lavoro che non consentano la sostituzione del lavoratore;
- la domanda, comunque, su richiesta del lavoratore, deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può negare la richiesta di congedo se questo risulta inconciliabile con la durata del rapporto lavorativo, o quando siano già stati concessi i tre giorni di permesso retribuito (vedi il paragrafo seguente), oppure se il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un altro dipendente già in congedo per motivi familiari.
Se non è stato fissato un periodo minimo, il lavoratore può rientrare al lavoro anche prima della scadenza del congedo.
Qualora ci sia stata sostituzione del lavoratore in congedo, il rientro anticipato può avvenire se c'è un preavviso di almeno 7 giorni.
Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anche con un preavviso inferiore ai 7 giorni richiesti e anche se è stata fissata una durata minima del congedo.
Nei casi in cui non è possibile vantare diritti, ne di legge ne contrattuali, ai tre giorni di permessi retribuiti in caso di decesso dei familiari, è prevista la possibilità di richiedere permessi per gravi motivi familiari, non retribuiti e non superiori a tre giorni.
In tal caso il datore di lavoro deve rispondere entro le 24 ore e assicurarsi, comunque, che il congedo venga adoperato entro sette giorni dall'evento. 101 Art. 18 della legge 53/2000.
COMPATIBILITA' FRA PERMESSI E CONGEDI
Padre | Madre | Compatibilità |
Permessi art. 33 1.104/92 | Congedo straordinario | No |
Congedo straordinario | Permessi art. 33 1.104/92 | No |
Congedo straordinario | Congedo per eventi e cause particolari | SÌ |
Congedo per eventi e cause particolari | Congedo straordinario | SÌ |
Congedo parentale (*) | Congedo straordinario | No |
Congedo straordinario (*) | Congedo parentale | No |
Congedo malattia figlio | Congedo straordinario | No |
Congedo straordinario | Congedo malattia figlio | No |
(*) N.B. Gli istituti previdenziali (INPS, circolare n. 138/2001, circolare n. 64/2001; INPDAP, circolare n. 22/2003) non ammettono che, mentre uno dei due genitori fruisce del congedo straordinario, l'altro possa utilizzare il congedo parentale per il medesimo figlio handicappato.
Non siamo d'accordo con tale interpretazione poiché, secondo la legge 53/2000, il diritto al congedo parentale è un diritto autonomo di entrambi i genitori.
Non c'è alcuna coerenza tra l'ammissibilità contemporanea del congedo parentale o del congedo di maternità contemporaneo al congedo parentale e l'inammissibilità del congedo straordinario con contemporaneo congedo parentale nel caso di minore disabile e particolarmente bisognoso di cure.
Premessa Cause particolari | Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi | Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito | Modalità di richiesta | Permessi retribuiti |
Pubblicato marzo 2005