Permessi per il lavoratore disabile
II lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto (1):
- a tre giorni di permesso mensile retribuito, oppure
- a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore).
Gli Istituti previdenziali concordano nel concedere la possibilità di variare la tipologia del permesso richiesto (2) da un mese all'altro modificando la richiesta precedente; tale possibilità è prevista anche, in via del tutto eccezionale e se sopravvengono esigenze improvvise e non prevedibili, nell'ambito di uno stesso mese.
In caso di rapporto di lavoro con part-time verticale (ad orario pieno o ridotto nelle giornate lavorate), il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente arrotondando il risultato all'unità superiore (se la frazione supera 0,50) o inferiore (se la frazione è inferiore o pari a 050) (3).
Va da sé che, qualora il rapporto di lavoro sia di part-time orizzontale (quindi con un orario ridotto quotidianamente), i giorni di permesso saranno 3 e la loro retribuzione - nonché la contribuzione relativa - sarà calcolata in base al numero di ore dichiarate nel contratto di lavoro part-time.
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate (4).
A questo proposito l'INPS precisa, nel caso di lavoratore con orario di lavoro non uniforme per tutti i giorni della settimana, che «bisogna far riferimento all'orario effettivamente prestato nella giornata» in cui si chiede la mezza giornata di permesso (5).
Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi e altro soggetto che gli presta assistenza
Si tratta del caso di lavoratore disabile che, oltre a usufruire dei permessi per se stesso, può essere assistito da altra persona che, a sua volta, utilizza i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.
L'INPS (6) ritiene che «i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerando che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora».
Il raddoppio dei permessi in questa particolare fattispecie fu già trattato precedentemente (7) dagli istituti previdenziali che precisarono le condizioni alle quali il familiare non disabile convivente e lavoratore poteva usufruire a sua volta dei tre giorni di permesso, e cioè:
il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un'effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata dal medico di Sede anche in relazione alla gravità dell'handicap); nel nucleo familiare non vi sia altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.
Ricordiamo, a proposito, che il familiare non lavoratore studente è equiparato al familiare lavoratore ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge 104/92, anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione degli esami).
Questo significa (8) che i «giorni chiesti dal lavoratore per assistere un familiare handicappato (anche lavoratore) possono essere concessi al lavoratore richiedente anche nel caso sia presente un familiare non lavoratore ma studente (convivente e di maggiore età)».
La fruizione dei permessi deve essere, ovviamente, nelle stesse giornate poiché non si giustifica l'assistenza nei giorni in cui il lavoratore disabile lavora. Nel caso in cui il lavoratore con handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza spettano 6 mezze giornate, anziché 3 giornate intere, sempre che nel suo orario di lavoro siano comprese le ore di permesso fruite dall'handicappato.
L'INPS, sollecitato da un quesito posto da una sede, va oltre: nel caso di lavoratore handicappato che non fruisce di permessi per se stesso ed è assi-stito dal coniuge, spettano a quest'ultimo «solo le giornate di permesso in cui dimostri di aver assistito l'handicappato o perché questi è assente dal lavoro o perché si è sottoposto a visite o esami per cui necessita dell'ac-compagnamento da parte del coniuge richiedente i permessi o perché il disabile ha lavorato solo per mezza giornata (non coincidente con il permesso richiesto dall'interessato)».
La dimostrazione di cui si parla, conclude l'Istituto previdenziale, può consistere anche nella dichiarazione del datore di lavoro del disabile che attesta che, per le giornate in cui il coniuge ha chiesto i permessi, egli non era in servizio.
Per memoria di chi legge, ricordiamo che il lavoratore disabile può usufruire dei permessi (giornalieri o orari) di cui all'art. 33 della legge 104/92 per se stesso ma non può contemporaneamente fruire di permessi per assistere altre persone.
Un'interpretazione più estensiva della norma fu poi invalidata da indicazioni del Ministero del Lavoro volte a sottolineare l'impossibilità per un soggetto, seppur lavoratore, ma gravemente disabile di prestare assistenza a un altro familiare gravemente disabile.
(1) Art. 33 legge 104/92.
(2) Per trasformare il permesso giornaliero (in ore) in permesso a giorni, occorre trasformare le ore già fruite arrotondando all'unità inferiore (se la frazione è pari o inferiore a 0,5) e all'unità superiore (se la frazione è superiore a 0,5). In sostanza,
- fino a 4 ore di permesso fruito residuano ancora 3 giorni nel mese;
- da 5 a 12 ore di permesso fruite residuano ancora 2 giorni nel mese;
- da 13 a 20 ore di permesso fruite residua un solo giorno;
- con 21 ore già fruite non rimane alcun giorno nel mese.
(3) II numero totale di ore di permesso usufruibili nel mese è determinato dal prodotto dei giorni lavorativi previsti dallo specifico contratto a tempo parziale per due, sempre che nei predetti giorni lavorativi le ore di lavoro previste siano pari o superiori a sei; se così non fosse, per stabilire l'ammontare massimo delle ore di permesso usufruibile nel mese, si procede alla somma delle ore spettanti in ciascuno dei giorni previsti come lavorativi dallo specifico contratto a tempo parziale, nel mese considerato.
Nel caso in cui il lavoratore volesse optare per i tre giorni di permesso mensile, l'effettivo numero di giorni spettante va ridimensionato proporzionalmente.
La proporzione è x : a = b : e (dove «a» corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi; «b» a quello dei (3) giorni di permesso teorici; «e» a quello dei giorni lavorativi). Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
(4) Circolare INPS n. 2 11/96.
(5) Quindi, ad esempio, se la giornata è di 8 ore, il permesso sarà di 4 ore; se la giornata è di 5 ore, il permesso sarà di 2,5 ore.
(6) Circolare INPS n. 128 del 21.7.2003.
(7) Circolare INPS n. 37/99.
(8) Messaggio INPS n. 23307 del 15.3.99.
Pubblicato marzo 2005