Disabili e lavoro: termini e definizioni
Come si è visto, ci sono alcuni requisiti, oltre al requisito sanitario, che vanno rispettati per poter usufruire dei permessi di cui si è appena scritto.
- Assistenza continua
- Assistenza esclusiva
- Decorrenza benefici
- Rinnovo delle domande
- Prescrizione
- Adempimenti
Diamo di seguito le definizioni che sono state recepite anche nelle circolari interpretative delle norme da parte degli istituti previdenziali.
Si definisce come «continua» l'assistenza prestata quotidianamente al soggetto disabile.
Inoltre, proprio gli istituti previdenziali hanno ulteriormente precisato il requisito della continuità dell'assistenza nel senso che, oltre ad essere un'assistenza per le necessità quotidiane del disabile, non vi può essere continuità dell'assistenza nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni. La lontananza, si precisa, non solo intesa in senso spaziale ma anche temporale, tant'è che si precisa ulteriormente che la distanza temporale non deve superare l'ora.
Nel caso in cui il lavoratore debba compiere percorsi superiori a un'ora per raggiungere l'abitazione della persona da assistere, vi deve essere una rigorosa prova dell'effettiva assistenza che è possibile fornire. Il requisito della continuità dell'assistenza è stato così definito dall'INPS (1): «la continuità consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso ... Pertanto, la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale».
Gli istituti previdenziali ritengono che laddove la distanza fra le due abitazioni (quella dell'assistito e quella della persona che presta assistenza) sia percorribile in un arco temporale di circa un'ora si ritiene soddisfatto il requisito di continuità dell'assistenza anche in caso di non convivenza.
L'INPS in particolare (2) ammette la possibilità di una quotidiana assistenza anche in casi di distanza fra le abitazioni superiore, ma fa conseguire il diritto con «una rigorosa prova da parte dell'interessato sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in, tale situazione di lontananza». In sostanza, viene smussata la rigida definizione dei requisiti sin qui applicata, sottoponendola però all'«onere della prova» da parte del richiedente.
Si definisce con l'aggettivo «esclusiva» quell'assistenza che sottenda che il lavoratore richiedente i permessi sia l'unico soggetto, all'interno del nucleo familiare del disabile, che possa prestare assistenza alla persona disabile. L'esclusività non può considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato, non convivente con chi gli presta assistenza, conviva poi a sua volta con lavoratori che già beneficiano di permessi per la sua assistenza oppure se nello stesso nucleo vi siano soggetti non lavoratori in grado di prestargli assistenza.
Viene, in sostanza, ribadita dall'Istituto la subordinazione dei permessi all'inesistenza nel nucleo familiare di altri soggetti in grado di assistere la persona disabile. I due requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza devono essere soddisfatti contemporaneamente perché il lavoratore possa fruire dei permessi. Utile è la precisazione che è stata fatta per quanto riguarda la presenza di altro familiare (non lavoratore) nel nucleo del disabile ma sprovvisto di patente di guida.
In effetti, il mancato possesso di patente, da parte del familiare non lavoratore convivente con il soggetto handicappato, non è di per sé motivo sufficiente per la concessione costante e duratura dei permessi in questione a favore di un altro familiare lavoratore, convivente o meno, in possesso di patente di guida. La concessione dei permessi è legata, in tal caso, alla mancanza, in loco, di servizi di trasporto riservati ai disabili e messi a disposizione da pubbliche strutture.
Dipende cioè dalla conoscenza che per il disabile non è disponibile altro servizio di trasporto, garantito in genere dalle ASL o dai servizi assistenziali comunali. In realtà, occorre precisare che vi è la possibilità per il lavoratore di fruire dei permessi per le sole giornate in cui dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, visite specialistiche, accertamenti o simili.
Pertanto, nel caso in cui il familiare non lavoratore convivente con il disabile sia sprovvisto di patente, e se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il parente disabile per effettuare visite mediche, terapie specifiche, accertamenti ecc., gli sono riconosciuti, per quel o per quei giorno/i i permessi retribuiti (3).
La documentazione da presentare può essere copia dell'impegnativa o della dichiarazione del medico curante.
L'agevolazione decorre dalla data di rilascio dell'attestazione ASL o comunque, se successiva, a quella di presentazione della domanda all'Istituto previdenziale e al datore di lavoro.
Tutte le domande volte ad ottenere le forme di tutela sopra elencate vanno rinnovate annualmente. Per quanto riguarda la certificazione sanitaria è sufficiente una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verifìcate rettifiche o revoche della situazione precedente. E opportuno prestare attenzione al fatto che in alcuni casi la commissione medica stessa prevede un termine di revisione della patologia dell'interessato.
L'azione per conseguire l'indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta (art. 6 della legge 138/43), analogamente alla prescrizione «breve» per la malattia e per la maternità.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
L'accertamento del diritto e l'effettivo pagamento sono effettuati da parte del datore di lavoro che poi recupera l'importo con il conguaglio sui contributi dovuti all'Istituto previdenziale.
(2) Circolare n. 128 del 21.7.2003.
(3) L'INPS (circ. 128/2003): vi è la possibilità per il lavoratore di vedersi «riconosciuti i permessi nelle sole giornate in cui dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile».
Pubblicata nel marzo 2005