Disabili, lavoro e concorsi presso le pubbliche amministrazioni
CONCORSI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego che, per permetterne la partecipazione nel migliore dei modi, devono prevedere speciali modalità dello svolgimento delle prove di esame.
Nel caso in cui il disabile consegua l'idoneità si possono verificare le seguenti eventualità:
- assunzione pure in soprannumero anche se l'Ente che ha bandito il concorso ha già assolto l'obbligo di cui all'art. 3, d.p.r. 487/94;
- posto tra i vincitori se l'Ente non ha assolto completamente l'obbligo di cui all'art. 3 sopra citato.
Il disabile per poter usufruire delle opzioni su elencate deve, in sede di domanda di partecipazione al concorso, dichiarare di avere diritto al collocamento dei disabili in quanto appartenente a una delle categorie elencate nell'art. 1 della legge 68/99 specificando di quale categoria si tratta.
Il diritto all'assunzione permane anche se il candidato disabile, al momento della partecipazione al concorso, risulta occupato. Salvo i requisiti fisici richiesti dalla funzione messa a concorso, non è più richiesto il requisito di sana e robusta costituzione.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Le disposizioni di questo articolo originariamente prevedevano che i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, nel caso di partecipazione a gare o bandi per appalti pubblici, avevano l'obbligo di presentare, oltre alla certificazione del servizio provinciale per l'impiego di competenza, anche la dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità con le norme che regolamentano il collocamento dei disabili, pena l'esclusione dalle gare o dagli appalti pubblici messi a concorso.
La circolare del ministro del Lavoro n. 10/2003 ha modificato la norma in coerenza con le nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa(1) e ha fatto decadere la necessità di presentare la dichiarazione di ottemperanza (rilasciata dal servizio provinciale per l'impiego), limitando l'obbligo alla dichiarazione del legale rappresentante. Sarà cura dell'Ente interessato concedere l'appalto per verificare la veridicità della dichiarazione.
Naturalmente nulla cambia per quelle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, dove l'obbligo di assunzione scatta dopo una nuova assunzione, pertanto sino a tale eventualità la dichiarazione di responsabilità non necessita di verifica da parte dell'Ente che mette a gara l'appalto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La legge 68/99 ha modificato radicalmente le norme precedenti in materia, in particolare nel numero di disabili da assumere in rapporto al numero dei dipendenti, e anche nel sistema di computo degli aventi diritto. Più esattamente, la legge si differenzia dalla precedente nei seguenti punti:
- numero di assunzioni obbligatorie, che per le aziende che superano i 50 dipendenti passa dal 12% al 7% per i disabili (oltre al 3% attribuito ad orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro;
- numero di disabili da assumere nelle aziende che occupano da 35 a 50 dipendenti (con la norma precedente era il 12%), oltre alla quota riservata a orfani e vedove come indicato al punto precedente;
- modifica del sistema di concessione degli esoneri parziali: la legge precedente prevedeva che, nel caso fosse concesso l'esonero, le aziende avevano l'obbligo di assumere orfani e vedove a fronte di disabili non assunti grazie all'esonero stesso. La legge attuale, a fronte dell'esonero concesso, prevede il versamento di una somma giornaliera (nella misura di 12,91 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato), al fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- la nuova normativa ha escluso dal computo della quota d'obbligo i profughi il cui status è riconosciuto ex legge 763/81;
- lista unica degli aventi diritto, anziché divisi per causa invalidante come stabiliva la legge 482/68.
Per quanto sopra riassunto, il legislatore ha dovuto disporre una norma transitoria per garantire la permanenza sul posto di lavoro ai disabili e alle altre categorie assunti in base alla precedente legislazione, anche se in esubero sulla quota d'obbligo fissata dalla legge attuale.
In attesa di una normativa a favore delle categorie escluse dalla legge 68/99 (orfani, vedove e profughi), ha dovuto fissare una quota di assunzioni alle aziende (pubbliche e private) che occupano oltre 50 dipendenti, nella seguente misura: una unità per le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell'l% per le aziende che occupano un numero di dipendenti superiore.
Poiché, statisticamente, i disabili classificati invalidi civili rappresentano circa il 90% degli iscritti alle liste speciali del collocamento, al legislatore si è posto il problema di come tutelare la minoranza delle altre categorie (invalidi del lavoro, di guerra, per servizio, ecc.) che precedentemente godevano di attese più brevi per ottenere un inserimento lavorativo.
Pertanto, per un periodo di due anni, successivi all'approvazione della legge, gli appartenenti a tali categorie sono stati avviati al lavoro senza tener conto della posizione in graduatoria.
Attenzione!
Poiché il legislatore non ha ancora legiferato a favore delle categorie escluse dalla legge 68/99, il Governo, con decreti successivi, ha provveduto a prorogare le disposizioni transitorie a tutela di questi soggetti. Infine, è utile ricordare che ogni anno (entro il 30 giugno) il Ministero del Lavoro deve riferire in Parlamento circa l'attuazione della legge.
Pubblicata nel marzo 2005