Disabili, assunzione obbligatoria: il rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro. Per i lavoratori disabili assunti in base alla legge 68/99 sono previste le seguenti tutele:
- Retribuzione e normativa previste dai contratti di lavoro e dalle leggi in materia;
- Non può essere chiesto al disabile di essere utilizzato in mansioni non compatibili con il suo stato invalidante;
- In caso di aggravamento delle condizioni di salute o variazione nell'organizzazione del lavoro, il disabile (o il datore di lavoro) può chiedere la verifica della compatibilità delle condizioni di invalidità con la nuova mansione. Inoltre il lavoratore disabile può chiedere se, a causa delle sue menomazioni, possa essere ancora utilizzato presso l'azienda;
- Nel caso in cui venga riscontrata l'incompatibilità con la prosecuzione della permanenza in azienda, derivata da aggravamento dell'invalidità o a causa della riorganizzazione produttiva, il disabile ha diritto a una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, sino a che non si trovi una nuova mansione compatibile con lo stato invalidante. In questo periodo di sospensiva, il disabile può essere impiegato in tirocinio formativo per apprendere la nuova mansione. La commissione competente per gli accertamenti è quella prevista dall'art. 4 della legge 104/92, integrata come stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge 68/99;
- I provvedimenti relativi ai passi precedenti sono concordati con il comitato tecnico (1);
- Nel caso di licenziamenti collettivi il datore di lavoro è tenuto a mantenere la percentuale di lavoratori disabili, pena la nullità del licenziamento;
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni, l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente.
Pubblicata nel marzo 2005