Handicap e lavoro. La legge 68/99 : Collocamento mirato
DISABILI E COLLOCAMENTO MIRATO
Per collocamento mirato s'intende quel metodo d'avviamento al lavoro dei disabili che, partendo dalla valutazione delle capacità residue, progetta un percorso personalizzato e predispone gli strumenti per acquisire la formazione professionale (comprese le forme di sostegno) che permetta di addivenire a un inserimento lavorativo che soddisfi la professionalità acquisita dal lavoratore disabile e le esigenze produttive.
La legge, abbandonata l'impostazione assistenzialista delle norme precedenti, getta le basi di una politica attiva che leghi occupazione e formazione, con l'intento di collocare il lavoratore disabile al posto giusto affinché possa esercitare al massimo le proprie capacità lavorative.
In questa cornice, il cosiddetto collocamento mirato diventa il complesso degli strumenti tecnici e di supporto che consentono un'adeguata valutazione delle capacità lavorative dei disabili e il loro inserimento nel posto adatto, attraverso processi formativi e percorsi personalizzati tali da valorizzare le attitudini e le capacità residue.
Questo strumento rappresenta la vera innovazione nel collocamento obbligatorio.
Su questo principio si incentrano tutte le principali disposizioni successive in materia.
SCHEMA DI PROGETTO UTILIZZATO DA ALCUNE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO
I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO. QUOTE DI RISERVA
Aziende pubbliche e private | Quota di riserva | Modalità assunzione (art. 7) | Note |
Da 15 a 35 dipendenti | n. 1 disabile | Sempre nominativa | Massimo dopo 12 mesi dalla successiva assunzione |
Da 36 a 50 dipendenti | n. 2 disabili | n.1 nominativa n.1 numerica | Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) |
Oltre 51 dipendenti | 7% | 60% nominativa 40% numerica | Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) |
Note
- Per le aziende pubbliche vale quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche(1). Ovvero concorso per impiegati di concetto, con diritto di una riserva del 50 dei posti messi a concorso. Selezione numerica in base alla graduatoria, per gli altri profili professionali. Chiamata nominativa prevista solo per le assunzioni effettuate tramite convenzione di cui all'art. 11 e tenendo conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1712/1998.
- I partiti politici, i sindacati, le associazioni senza finalità di lucro hanno sempre il diritto della chiamata nominativa.
- Agli enti pubblici economici è applicata la disciplina prevista per le aziende private(2)
- La Banca d'Italia procede all'assunzione attraverso pubbliche selezioni (3) (anche a livello nazionale).
- Gli obblighi d'assunzione sono sospesi nei confronti delle aziende che si trovano in una situazione di crisi e che rientrano nella legge 335/95 e successive modifiche, con riferimento in particolare agli artt. 1 e 3 oltre ai lavoratori di cui all'art. 18 comma 2 della legge 68/99 (orfani e vedove di caduti sul lavoro, per servizio, di guerra).
(1) D.lgs. 80/98, art. 22, comma 1.
(2) Art. 3, comma 6, legge 68/99.
(3) Art. 3, comma 7, legge 68/99.
Pubblicato marzo 2006