Handicap e assunzione obbligatoria: Convenzioni e cooperative sociali
CONVENZIONI
Questo strumento, posto alla base del collocamento mirato e volto ad ottenere un soddisfacente rapporto tra l'offerta e la domanda di lavoro, è stato mutuato da esperienze positive, iniziate già negli anni '80.
Tali esperienze hanno visto nei servizi d'inserimento lavorativo delle ASL gli ispiratori e nei sindacati i promotori. Il primo provvedimento che ha raccolto questa prassi di collocamento è la legge 56/87(1) con alcune disposizioni richiamate anche dall'art. 9, comma 7, della legge 68/99(2)
Questo articolo prevede due tipi di convenzione:
Convenzione di programma
Che permette ai datori di lavoro obbligati ad assumere la programmazione dei tempi per l'assolvimento graduale dell'obbligo derivato dalla legge, oltre a indicare i modi di assunzione (tirocinio formativo, contratto d'inserimento, contratto a tempo indeterminato ecc.) e le figure professionali idonee a un soddisfacente inserimento nel ciclo produttivo.
Le assunzioni avvenute tramite la convenzione possono essere effettuate col meccanismo della chiamata nominativa. Inoltre, possono stipulare convenzioni anche datori di lavoro non obbligati in base alla presente legge.
Si deve sottolineare che solo le assunzioni effettuate attraverso la convenzione danno diritto al datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni contributive e di quelle per l'adattamento del posto di lavoro previste dall'art. 13 della legge.
Convenzione individuale
Strumento particolarmente adatto per disabili che presentino maggiori difficoltà di inserimento al lavoro e nel ciclo produttivo.
In detta convenzione, oltre alla definizione del percorso attraverso gli strumenti previsti (tirocinio, contratto d'inserimento, formazione lavoro ecc.), devono essere indicate - in modo dettagliato – la mansione attribuita, nonché le forme di sostegno e di tutoraggio da parte dei servizi che ne hanno seguito l'iter (servizi di inserimento pubblici e formazione professionale in particolare), le associazioni dei disabili e le cooperative sociali (legge 104/92, art. 18) iscritte all'albo regionale, e inoltre le scuole, le università e gli enti previsti dall'art. 6 d.lgs. 276/03(3)
Considerazioni
L'esperienza ha dimostrato che gli inserimenti lavorativi effettuati tramite convenzione trovano maggior successo nelle aziende in cui sono state coinvolte le rappresentanze aziendali del sindacato, sia al fine di una maggiore tutela sia in quanto promotrici di una migliore integrazione con l'ambiente e i compagni di lavoro.
Le convenzioni devono essere presentate ai servizi provinciali per l'impiego che, previa autorizzazione da parte dell'organismo previsto dall'art. 6 della legge(4) gestiscono il programma e dispongono controlli periodici per la verifica del regolare svolgimento.
COOPERATIVE SOCIALI
È prevista una specifica convenzione rivolta a lavoratori disabili particolarmente gravi, per i quali i servizi preposti all'inserimento lavorativo ritengano necessario un lungo periodo di formazione «in situazione» per essere in grado di ricoprire la mansione che verrà loro affidata dal datore di lavoro al momento dell'ingresso in azienda.
In sintesi, il datore di lavoro assolve l'obbligo previsto dalla legge assumendo il disabile e inviandolo presso una cooperativa sociale (per un massimo di due anni) o presso un libero professionista disabile.
A fronte dell'impegno formativo presso la cooperativa (o presso il libero professionista disabile), il datore di lavoro deve fornire a questi soggetti commesse di lavoro tali da coprire i costi contrattuali e normativi del CCNL oltre a quelli contributivi. Questa impostazione è stata modificata, di fatto, dall'articolo 14 del d.lgs. 276/03, infatti:
- cade l'obbligo dell'assunzione preventiva, da parte del datore di lavoro, prima di avviare il disabile in cooperativa;
- per l'assoluzione dell'obbligo è sufficiente fornire commesse alla cooperativa che ha preso in carico il disabile;
- la commissione provinciale per le politiche del lavoro stabilisce, tra l'altro, la percentuale massima della quota mancante per l'assolvimento dell'obbligo da rispettare con questo tipo di convenzione, nonché la quantità e il valore annuo delle commesse conferite;
- l'art. 14 del d.igs. 276/03 non prevede limiti temporali per l'impiego del disabile in cooperativa;
- le parti sociali si accorderanno per definire una convenzione-quadro da applicare a livello regionale e provinciale.
Restano fermi i criteri di identificazione dei disabili oggetto di questa convenzione; criteri che, si ribadisce, devono essere fissati dalla commissione di cui all'art. 6 della legge.
Considerazioni
Se con l'art. 14 del d.igs. 276/03 l'estensore si proponeva l'obiettivo di eliminare le difficoltà applicative dell'art. 12 della legge 68/991(5), non ci sembra, per le ragioni sopra addotte, che abbia raggiunto lo scopo.
A nostro parere, anzi, esso presenta profili di dubbia legittimità in quanto, a parità di situazioni, si viene a determinare un trattamento economico e normativo differenziato.
(2) Trattasi delle convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
(3) Associazioni dei datori di lavoro, associazioni dei prestatori di lavoro più rappresentative, gli enti bilaterali.
(4) Si tratta degli «uffici competenti» individuati dalle regioni ai sensi dell'ari. 4 del d.lgs. 469/97.
(5) Le convenzioni tra i datori di lavoro privati e le cooperative sociali promosse dagli uffici competenti e finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili.
Pubblicata marzo 2005