Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile

I genitori (naturali, adottivi o affìdatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese e frazionabili in sei mezze giornate (1).

I tre giorni di permesso, analogamente alla possibilità prevista per i figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni di età, possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi (2).

Un aspetto importante è la differenza operata dalla norma rispetto al requisito della convivenza.

Infatti, nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.

Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto del genitore lavoratore richiedente i permessi è subordinato al requisito di continuità ed esclusività dell'assistenza e alla non presenza, nel nucleo familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare assistenza.

Nel caso di non convivenza, sono ritenuti dagli istituti previdenziali (3) motivi rilevanti per dichiarare l'impossibilità di altro familiare (anche genitore) non lavoratore e unico soggetto in grado di prestare assistenza (4):

grave malattia;

presenza in famiglia di più di tre minorenni;
presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del soggetto lavoratore;
mancanza di patente di guida;
motivi di carattere sanitario;
riconoscimento da parte dell'INPS o di altri enti pubblici di pensioni che presuppongono una incapacità lavorativa pari al 100%;
riconoscimento da parte dell'INPS o di altri enti pubblici di indennità che individuano una infermità superiore ai 2/3;
età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
infermità temporanea per i periodi di ricovero giornaliero;
età superiore ai 70 anni in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta.

Fra i motivi rilevanti vengono indicati i «motivi di carattere sanitario»: questi ultimi, debitamente documentati e riguardanti il familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliere, dovranno essere valutati dal medico dell'INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista un'impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

Il permesso mensile di tre giorni può essere chiesto anche da un parente o affine entro il 3° grado del soggetto disabile e, a seguito dell'esplicito parere del Consiglio di Stato (5), anche dal coniuge.

In merito al possesso o meno, da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona disabile, della patente di guida rinviarne all'apposito paragrafo per una disamina dettagliata.

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici
Fino al 3° anno di vita del bambino Dal 3° al 18° anno di vita del disabile Dopo il 18° anno di vita del disabile Permessi per il lavoratore disabile Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine Termini e definizioni  

Pubblicato marzo 2005

(1) Circ. INPS n. 211/96. Non è possibile, nel settore privato, frazionare i permessi giornalieri in permessi orari giornalieri (circ. INPS n. 80/95). Nel settore pubblico, invece, i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche frazionatamente, nel limite di 18 ore mensili (circ. INPDAP n. 24/2000 e n. 34/2000).

(2) Art. 42 del TU.

(3) Circ. INPS n. 37 del 18.2.99 e circ. INPS n. 133 del 17.7.2000.

(4) Le classificazioni di cui sopra non hanno la pretesa di essere esaustive ma svolgono la fun-zione di orientamento per i casi in esse compresi.

(5) Parere del Consiglio di Stato n. 1611/92 

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