Congedo retribuito di 2 anni genitori con figli disabili
Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori - TU 151/2001 - Lavoratori interessati
Destinatari del benefìcio sono:
- Genitori, lavoratori dipendenti - anche a tempo determinato (1) - del settore pubblico e privato, anche se il loro contratto di lavoro non prevede l'assicurazione per maternità e/o se a loro non spettano i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;
- Fratelli e sorelle (anche adottivi) del soggetto handicappato grave e con lui conviventi, lavoratori dipendenti (anche se non è prevista l'assicurazione per maternità e non spettano i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92) in caso di scomparsa di entrambi i genitori.
I genitori possono essere naturali, adottivi o affìdatari (2) (dal 27.4.2001); il beneficio spetta ai genitori in maniera alternativa e dunque non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi (3).
Nel caso di affidamento il congedo non è fruibile oltre la scadenza del periodo di affidamento stesso del bambino.
Se si tratta di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il congedo sarà ovviamente fruibile solo alternativamente e spetterà tra tutti e due gli affìdatari un periodo complessivo di congedo non superiore alla durata del periodo dell'affidamento ed entro il limite massimo, tra entrambi, di due anni.
Ove il congedo straordinario sia stato fruito per un periodo inferiore, il periodo restante potrà essere fruito da eventuale altro affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti della durata dell'affidamento e del massimo di due anni.
In analogia ai criteri che regolano la concessione del congedo ai genitori, se il congedo in questione è stato fruito da uno o più affìdatari per la durata di due anni, non sarà più possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
Le categorie escluse da questo beneficio sono quelle dei lavoratori domestici e dei lavoratori a domicilio, analogamente a quanto visto per i permessi dell'art. 33 della legge 104/92. Restano da definire le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori a tempo determinato, compresi quelli agricoli, quelli stagionali e quelli interinali.
Con l'entrata in vigore del TU sulla maternità è stato chiarito che il congedo straordinario spetta al genitore richiedente lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età del figlio disabile (4).
Quindi, per quanto riguarda il requisito della convivenza, è da rilevare che nel caso dì figlio minorenne, un genitore può usufruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. In questo caso si da per presupposta la continuità ed esclusività dell'assistenza.
Nel caso invece di figlio disabile maggiorenne, restando ferma la possibilità di fruire del congedo da parte del genitore lavoratore anche se l'altro genitore non lavora, occorre distinguere:
Se il figlio maggiorenne e disabile è convivente con il genitore richiedente non incide sul diritto al congedo ne la presenza di altro genitore non lavoratore ne di altri soggetti in famiglia non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Nel caso di dipendente pubblico invece, l'Istituto previdenziale (6) dispone che, quando il figlio maggiorenne disabile è convivente, se l'altro genitore non lavora è necessario dimostrare l'incapacità di prestare assistenza.
Se il figlio maggiorenne e disabile non è convivente con il richiedente, è necessario che ricorrano i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza. In particolare, se nel nucleo familiare del portatore di handicap sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore) in grado di prestare assistenza il congedo non è concedibile.
Pare utile riportare quanto stabilito dall'INPS relativamente al caso di una lavoratrice dipendente italiana che lavora in un paese extra-comunitario (nel caso, il Messico) - con il quale non vigono accordi di sicurezza sociale - ed è diventata madre di un bimbo Down.
Per quanto attiene a questa fattispecie, l'Istituto, richiamandosi alla norma (7) che non prevede la possibilità di fruire, a carico dell'INPS, dell'astensione facoltativa (ora congedo parentale) e dei riposi per allattamento, fa presente anche l'impossibilità per questa lavoratrice di fruire dei permessi previsti per i genitori di bambini con grave handicap.
I benefìci di cui alla legge 104/92, che presuppongono un'assicurazione per maternità all'INPS, sono infatti da «considerarsi alla stregua di una astensione facoltativa per maternità» (per la prestazione riferita al prolungamento della stessa o alla fruizione dei 3 giorni mensili) ovvero dei permessi orari c.d. «per allattamento» (per gli analoghi permessi orari per handicap).
Interessante invece quanto sostenuto dall'Istituto, per la stessa fattispecie, relativamente al congedo retribuito di due anni: «si ritiene che possa essere riconosciuto il congedo retribuito di 2 anni, sempreché ricorrano tutti i requisiti previsti ... dal momento che per ottenere il congedo stesso non è necessario che i fruitori abbiano l'assicurazione all'istituto per le prestazioni di maternità, ma basta che siano dipendenti da datori di lavoro privati che versano per loro all'INPS la contribuzione ai fini pensionistici».
Pubblicato marzo 2005
(1) Risposta a quesito. Direzione Nazionale INPS, dott. G. Polettini (12.12.2002).
(2) Circolare INPS n. 138 del 10.7.2001; non oltre, ovviamente, la durata del contratto.
(3) Art. 45, c. 2, TU. Per i genitori affidatari la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento. È da ricordare che l'affidamento, per sua natura, riguarda sempre e soltanto figli minorenni. Se il congedo è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di due anni, non è possibile il riconoscimento ad altri affidatari. L'affidamento non va confuso con il provvedimento di inserimento in una comunità o in un istituto, che non consente l'estensione del beneficio (circ. INPS n. 138/01).
(4) II congedo retribuito di due anni spetta al genitore lavoratore anche se l'altro genitore non ne lia diritto perché è, ad esempio, casalinga/o o lavoratrice/tore autonoma/o ecc.).
(5) Circolare INPS n. 138 del 10.7.2001.
(6) Circolare INPDAP n. 2/2002.
(7) Legge 398/87 «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS».