Permessi orari giornalieri assistenza persone disabili

LE AGEVOLAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici
  • legge 104/1992 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»
  • legge 53/2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» (artt. 19 e 20);
  • d.lgs. 151/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità»
  • legge 388/2000 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (art. 80, c. 2);
  • legge 350/2003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004), art. 3, comma 106.

Nel 1992, con il varo della legge 104/92, l'Italia è stato uno dei primi paesi in Europa a intervenire legislativamente in un settore così particolare: quello delle norme volte a favorire l'integrazione sociale e a definire i diritti delle persone con handicap, tant'è che si parlò di «Carta dei diritti delle persone disabili». L'approccio innovativo, insito nella legge, rispetto al tema della disabilità e del diritto di tali cittadini a inserirsi pienamente nel contesto sociale ed economico in cui vivono, è presente naturalmente anche nelle modalità di accertamento sanitario dell'handicap e dell'handicap grave. Vengono infatti recepite le indicazioni elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità(1) rispetto all'accertamento della disabilità, partendo dalla classificazione di tutte le componenti della salute(2).

In seguito, la legge 53/2000 ha esteso la sfera delle misure di tutela previste all'art. 33 e il Testo Unico(3) ha provveduto a sistematizzare e armonizzare l'intera normativa sui riposi e permessi per i genitori di figli con handicap grave.

In particolare, l'articolo 33 della legge n. 104/92, e successive modificazioni, istituisce, per la prima volta nel nostro paese, alcune agevolazioni per i lavoratori dipendenti portatori di grave handicap e per i lavoratori dipendenti che assistono persone affette da grave handicap.

Le agevolazioni riguardano i genitori - naturali, adottivi o affìdatari - lavoratori dipendenti, con figli portatori di handicap in situazione di gravita, purché non ricoverati a tempo pieno presso Istituti specializzati(4), nonché i parenti entro il 3° grado di persone con grave handicap e, infine, i lavoratori disabili stessi.

La legge citata definisce il concetto di persona handicappata grave(5) e stabilisce che la situazione di gravità debba essere accertata dalla ASL competente che ne rilascia certificazione. L'art. 80 della legge 388/2000 invece, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 4 della legge 53/2000, introduce il diritto, per i genitori di figli con grave handicap, ad usufruire di un congedo per un periodo massimo di due anni, retribuito e valido ai fini pensionistici, per assistere il figlio.

Questo congedo è stato poi ripreso dall'art. 42, comma 5, del TU che ne ha confermato integralmente il contenuto.

Infine, la legge 350/2003(6) ha disposto che non è più necessario, per poter usufruire dei due anni di congedo retribuito, che lo stato di handicap grave sia stato accertato «da almeno cinque anni» come stabiliva la norma originaria. Tale nuova disposizione, sicuramente migliorativa e in sintonia con le richieste delle associazioni dei disabili, è in vigore dal 1°. 1.2004.

Il congedo di due anni retribuiti non va invece confuso con il congedo, sempre di due anni nell'intero arco della vita lavorativa, istituito con legge 53/2000, per gravi e documentati motivi familiari(7). Quest'ultimo congedo non è retribuito(8). Infine ricordiamo che il diritto alle agevolazioni previste dalle norme si estende, come detto, anche ai genitori affidatari o adottivi, poiché la norma riconosce(9) ad essi la titolarità del diritto ai riposi, ai permessi di cui alla legge 104/92, e - dal 27.4.2001, entrata in vigore del TU - al congedo retribuito di due anni di cui alla legge 388/2000.

A questo proposito riportiamo quanto precisato dagli istituti previdenziali (10) relativamente all'affidamento, e cioè che:

  • l'affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni (art. 2, legge 149/2001);
  • l'affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell'affidato;
  • gli «affidatari» sono individuabili esclusivamente nei soggetti indicati dal provvedimento di affidamento.

Non rientra perciò nell'ipotesi di «affidamento» il caso in cui il disabile minorenne venga «inserito» in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato. Infatti in questo caso il provvedimento sarà di «inserimento» e non appunto di «affidamento».

Infine, sono escluse da tali benefìci le categorie che non hanno diritto al congedo parentale come i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.

Un'altra particolare categoria è quella dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ai quali i giorni di permesso, sia per se stessi quali portatori di handicap, che per i figli o i familiari handicappati, spettano solo quando sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno a un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 giorni (o 5 se viene effettuata la «settimana corta») alla settimana, mentre sono esclusi quando sono occupati con i cosiddetti contratti «a giornata».

Anche per i contratti stagionali, se essi si estendono per frazioni di mese (cioè per attività che durano solo alcuni giorni), rimane l'esclusione di questi lavoratori dal beneficio dei 3 giorni di permesso retribuito mentre spettano i permessi orari.

Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili (LSU), di cui ai decreti legislativi n. 468/97 e n. 81/2000, hanno diritto(11) ai permessi mensili di tre giorni per assistenza ai figli(12) o al familiare, entro il 3° grado, handicappato in situazione di gravita e al mantenimento dell'assegno.

Per quanto riguarda infine i cosiddetti «nuovi lavori», istituiti con legge 30/2003 e successivi decreti applicativi e in vigore, come noto, dal 24 ottobre 2003, e cioè:

  • contratto di somministrazione;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro a chiamata;
  • lavoro ripartito;
  • lavoro part-time;
  • contratti a contenuto formativo (apprendistato, contratto di inserimento, tirocini di orientamento);
  • lavoro a progetto;
  • lavoro occasionale;
  • lavoro accessorio;

nulla ancora è stato disciplinato nella contrattazione collettiva per quanto riguarda la materia che stiamo trattando.

(1) L'OMS ha varato uno strumento utile alla misurazione e alla descrizione dello stato di salute delle persone. La versione più recente è quella del 2001: «Classificazione Internazionale del funzionamento dell'handicap e della salute» (CIFHS 2001). (2) Per l'OMS il concetto di «salute» si riferisce ad uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. (3) D.lgs. 151/01 e successive modificazioni, arti. 33 e 42. (4) L'INPS considera «ricovero a tempo pieno» anche la frequentazione giornaliera o di parte della giornata di centri adibiti ad accoglimento dei disabili. (5) II termine di «handicap» viene così definito «condizione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. Si differenzia dalla menomazione (fisica, psicliica o sensoriale) che di quella condizione costituisce il presupposto o la causa sufficiente». Il carattere di gravita viene rilevato «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ri-dotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale, nella sfera individuale o in quella di rela-zione». (6) Legge 350/03, art. 3, comma 106. (7) A questo proposito vedi paragrafo ad hoc. (8) Vedi paragrafo «Congedi per eventi e cause particolari». (9) Art. 45, e. 2. TU. (10) Circolare INPS 138/2001. (11) Art. 65, c. 4, TU. (12) Poichè l'art. 65 rinvia all'art. 3 c. 3, L. 104/92 e ai cc. 2, 3 e 6 dell'art. 42 TU, il permesso è previsto per i figli di età superiore ai 3 anni.

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