Permessi e congedi per il diritto allo studio
Per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali i lavoratori e le lavoratrici dipendenti possono utilizzare permessi e particolari agevolazioni (art. 10 L.300/70 e articoli 5 e 6 L.53/00).
Inoltre i contratti collettivi regolano il diritto allo studio attraverso l'istituto delle 150 ore, nato nel 1974 per permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta in quegli anni scuola dell'obbligo - di frequentare un corso per ottenere il titolo di studio.
Generalmente i contratti collettivi prevedono che il lavoratore interessato a permessi (retribuiti) per la frequenza di corsi di studio, presenti una domanda scritta entro i tempi stabiliti a livello aziendale.
La partecipazione ai corsi deve essere documentata, sia con un certificato di iscrizione, sia con l'attestazione della frequenza del corso. In caso contrario il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso.
Congedi per la formazione continua
L'artìcolo 6 della legge 53/00 prescrive il diritto individuale del lavoratore di seguire corsi di formazione continua, organizzati dall azienda, o da strutture pubbliche.
I contratti collettivi indicano il monte ore da destinare a tali congedi, i criteri per individuare i lavoratori che ne hanno diritto, le modalità dell'orario e della retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
Tutti coloro che hanno almeno 5 anni di servizio posso richiedere la sospensione ( fino a 11 mesi) non retribuita del rapporto di lavoro per:
- completare la scuola dell'obbligo;
- conseguire un titolo di studio di secondo grado o universitario;
- per partecipare ad attività formative esterne all'impresa.
Permessi per esami
Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento di esami (art.10 L300/70 e art.13 L845/78). II permesso viene concesso indipendentemente dall'ora in cui si svolge l'esame e quindi anche se non coincide con l'orario di lavoro.