La retribuzione diretta: paga base, incrementi, contingenza
La paga base o minimo tabellare. È la principale voce della retribuzione. Rappresenta il compenso minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'applicazione del normale orario di lavoro. L'entità della paga base è fissata dai contratti nazionali di categoria.
Per rendere misurabili le differenze tra le diverse categorie (ossia la qualifica attribuita al lavoratore al momento dell'assunzione o quella ottenuta attraverso i successivi passaggi di qualifica) si utilizzano i parametri:inpratica si assegna il valore 100 al minimo contrattuale della categoria più bassa, e successivamente si calcola il rapporto tra questa categoria e i minimi delle altre categorie.
I parametri
sono utili anche per valutare nel tempo le differenze retributive esistenti tra le diverse categorie dell'inquadramento professionalee per regolare le rivendicazioni sindacali di aumento o riduzione di tali differenze.
Gli incrementi del minimo tabellare
L'incremento del minimo tabellare è fissato nel rinnovo quadriennale (normativo e economico) del contratto nazionale di categoria. È utile ricordare che spesso i rinnovi contrattuali prevedono anche una somma una tantum a copertura dell'eventuale ritardo con cui il contratto è stato rinnovato. Tale somma spesso si aggiunge all'indennità di vacanza contrattuale stabilita e calcolata sulla base delle indicazioni del Protocollo del 23 luglio 1993 ed erogata dal quarto mese successivo alla scadenza del contratto nazionale e per tutto il periodo del mancato rinnovo.
L'indennità di contingenza.
Fino al 31 dicembre 1991, la contingenza aveva la funzione di adeguare le retribuzioni agli aumenti del costo della vita e consisteva in una somma base uguale per tutti i lavoratori dipendenti e un'altra somma variabile che dipendeva dal settore e dalla qualifica del lavoratore.
Il meccanismo che regolava questa indennità si chiamava scala mobile e ha cessato di esistere nel 1992. A partire da questa data viene pagato solo l'importo di contingenza maturato fino ad allora. In molti contratti l'indennità è adesso conglobata nella paga base
L'elemento distinto della retribuzione (EDR).
A partire dal primo gennaio 1993, tutti i lavoratori del settore privato (con l'esclusione dei dirigenti) indipendentemente dal contratto applicato e dalla loro qualifica hanno diritto al pagamento dell'EDR, ovvero a una somma di 10,33 euro mensili per tredici mensilità. In alcuni contratti l'EDR è conglobata nella paga base. Gli scatti di' anzianità. Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi che maturano periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso la stessa azienda e che premiano la crescita professionale acquisita dal lavoratore negli anni.
La normativa di questi aumenti periodici è stabilita dai contratti nazionali, i quali indicano la cadenza temporale e il numero massimo degli scatti nel corso della vita lavorativa.
In genere hanno cadenza triennale e decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità nella stessa azienda. Sono calcolati in cifra fissa o anche in percentuale sulla base degli elementi retributivi stabiliti dai contratti collettivi.
Variano in base alla qualifica contrattuale. In caso di passaggio di livello, alla data di maturazione dello scatto successivo, si provvede a rivalutare l'importo degli scatti complessivamente maturati.
Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario deve essere calcolato a parte rispetto alla normale retribuzione e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti di categoria, i quali possono anche prevedere dei riposi compensativi in aggiunta alle maggiorazioni.
La retribuzione su cui si calcola la maggiorazione è quella normalmente percepita dal lavoratore, ossia quella composta come segue: la paga base, la contingenza e gli scatti di anzianità, i ratei delle mensilità aggiuntive, i premi di produzione.
Lavoro notturno.
Si considera per legge periodo notturno quello che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino. A loro volta i contratti di categoria stabiliscono le fasce orarie in cui ha inizio il lavoro notturno e le maggiorazioni retributive a compenso della fatica di questa particolare prestazione.
Lavoro festivo. Si considera lavoro festivo quello effettuato nei seguenti giorni:
- il 25 aprile;
- il primo maggio;
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- il lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
- la festa del Santo patrono cittadino;
- la festa nazionale della Repubblica (2 giugno).
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 54/77 - S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo - i lavoratori possono usufruire di 32 ore di permesso individuale retribuito.
Per la festività del 4 novembre (spostata alla prima domenica di novembre), al lavoratore spetta lo stesso trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Assegno per nucleo famigliare.
Gli assegni familiari sono una prestazione previdenzialeche spetta per i famigliari a carico ed è erogata con cadenza mensile dagli istituti di assicurazione (INPS, INAIL, INPGI). Ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovino nelle situazioni di reddito e familiari previste dalla legge.
Dal 1988, gli assegni familiari si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato nell'anno precedente quello della domanda (L153/88) e non più soltanto sul reddito individuale. Per questa ragione ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo assegno; esso è esente da ritenute contributive e fiscali: quando il lavoratore ne ha diritto l'assegno familiare si aggiunge per intero alla retribuzione netta in busta paga.
Si ha diritto agli assegni familiari per ognuno dei seguenti soggetti a condizione che siano a carico del lavoratore che richiede la prestazione previdenziale:
- il coniugo non separato ( legalmente e effettivamente);
- i figli minori di 18 anni. Il limite è elevato a 21 anni se i figli frequentano una scuola secondaria o professionale, o seguono un corso di formazione professionale; è elevato a 26 anni se frequentano l'università;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti minori di 18 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti maggiorenni qualora siano orfani e non possano lavorare a causa di una infermità fisica o mentale;
- gli ascendenti fino al secondo grado, che abbiano raggiunto i 60 anni (uomini) o i 55 (donne) e il cui reddito mensile non superi un certo ammontare;
- i limiti di età non si applicano per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, gli ascendenti a carico che siano nell'assoluta e permanente impossibilitàdi svolgere un lavoro proficuo.
Gli elementi della retribuzione indiretta
II salario variabile o premio di risultato. Il salario variabile è una somma che integra a livello aziendale il salario stabilito in base al contratto nazionale di categoria