Retribuzione differita: TFR, anticipo del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la cosiddetta liquidazione corrisposta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'ultima modifica del calcolo del TFR risale al 1982.
Da allora esso si forma grazie all'accantonamento annuale di una quota pari al 13,5% della retribuzione dovuta al lavoratore, comprese la tredicesima, la quattordicesima, ecc.
Il TFR accantonato viene rivalutato sulla base dell'inflazione mediante un coefficiente così composto:
- I'1,5% in misura fissa;
- il 75% dell'aumento dell'indice mensile ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI). Nel caso di rapporti di lavoro iniziati prima del 31 maggio 1982 e cessati successivamente, il TFR che spetta al lavoratore è quello maturato fino al 31 maggio 1982 secondo il precedente sistema (indennità di anzianità), mentre invece da quella data in poi si applica quello attuale. La parificazione piena del metodo di calcolo fra operai ed impiegati è stata raggiunta nel 1989. La somma sulla base della quale calcolare l'accantonamento annuo del TFR comprende tutti gli elementi della retribuzione (con la sola esclusione dei rimborsi spese, indennità di trasferta e assegni familiari).
L'anticipo del TFR. Con l'entrata in vigore della legge 297/82 è possibile richiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR. Questo diritto può essere utilizzato una sola volta nel rapporto di lavoro e in presenza di determinate condizioni:
- aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;
- per spese sanitarie di carattere straordinario, per l'acquisto della prima casa (anche per i figli).
La richiesta deve essere documentata e, se i requisiti sono sufficienti, si ha diritto fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di accogliere ogni richiesta di acconto fino al 10% del TFR degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti.
Dopo la riforma delle pensioni del 1995, una quota del TFR dei lavoratori viene destinata alle previdenza complementare per alimentare il Fondo pensione. Tale accantonamento è stato fortemente voluto dal sindacato e avversato dalle imprese che preferiscono controllare queste risorse in piena autonomia.
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Pagina aggiornata il 23 dicembre 2006