La retribuzione e i quattro livelli di contrattazione

L'articolo 36 della Costituzione italiana stabilisce il diritto a ricevere "una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Per realizzare questo principio costituzionale il sindacato ha teso a contrattare tutti gli aspetti che influiscono sulla qualità della retribuzione: quindi anche materie regolate per via legislativa, come la previdenza, gli assegni familiari e così via, sono tradizionalmente ambito di accordi collettivi.

I livelli negoziali che influenzano la retribuzione sono quattro:

II livello nazionale confederale, che ha luogo fra le confederazioni sindacali e le confederazioni imprenditoriali (ad esempio, Confindustria, Confcommercio, ecc.), il governo, i singoli ministeri.

Le materie di questo livello negoziale sono:

  • la struttura del salario;
  • le normative fiscali e previdenziali;
  • gli assegni familiari.

II livello nazionale di categoria, che ha luogo fra le federazioni nazionali di categoria e le associazioni di settore degli imprenditori (ad esempio, Fiom-Fim-Uil e Federmeccanica Assistal).

Le materie trattate a questo livello negoziale sono quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro:

  • la paga base;
  • gli scatti di anzianità;
  • l'indennità per il lavoro straordinario, festivo e notturno;
  • la tredicesima e la quattordicesima.

Il Contratto nazionale di categoria ha adesso una cadenza quadriennale per la parte normativa, mentre per quel che riguarda l'adeguamento retributivo è previsto un rinnovo biennale (Protocollo del 23 luglio 1993).

Il livello aziendale o di gruppo, che ha luogo fra le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) assistite dalle organizzazioni sindacali di categoria territoriali o nazionali e il datore di lavoro dell'azienda o del gruppo.

Le principali materie contrattate a questo livello sono:

  • il salario variabile;
  • le diverse indennità.

Il contratto aziendale o di gruppo ha una cadenza quadriennale (e il suo rinnovo non deve coincidere con quello del Contratto nazionale).

Il livello individuale, che ha luogo fra il singolo lavoratore ed il datore di lavoro.

Le materie retributive che possono essere oggetto della contrattazione individuale riguardano:

  • i superminimi individuali;
  • le forme di retribuzione denominate: aumenti di merito

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