Retribuzione indiretta: premi, trattamento per malattia e per infortuni
II salario variabile o premio di risultato. Il salario variabile è una somma che integra a livello aziendale il salario stabilito in base al contratto nazionale di categoria.
L'espressione premio di risultato è entrata a far parte dei contratti di categoria dopo la firma del Protocollo del 23 luglio 1993 con il quale è stato introdotto il salario variabile o premio di risultato per contrattare in azienda trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli derivati dalla contrattazione nazionale.
Il trattamento economico per la malattia.
Nel periodo di malattia il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, che viene corrisposta, in parte, dall'INPS mediante l'indennità di malattia e, in parte, dal datore di lavoro attraverso un'integrazione retributiva, nel modo seguente:
- i contratti di categoria generalmente stabiliscono che il primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro;
- dal 4° fino al 20° giorno di malattia, l'INPS corrisponde il 50% della retribuzione;
- a partire dal 21° giorno e fino al 180° giorno l'INPS corrisponde il 66% della retribuzione; nel caso in cui la stessa malattia insorga nuovamente entro 30 giorni dalla guarigione sono retribuiti dall'INPS anche i primi tré giorni.
Il datore di lavoro deve integrare l'indennità ricevuta dall'INPS per un limite massimo di 180 giornate nell'anno solare fino a raggiungere:
- il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni;
- il 75% della normale retribuzione dal 4° al 20° giorno;
- il 100% della normale retribuzione dal 21° fino al 180 giorno.
Alcuni contratti di categoria prevedono norme particolari che è bene verificare nel proprio contratto nazionale.
Il trattamento economico della malattia per i lavoratori a tempo determinato.
Il trattamento economico di malattia per i lavoratori assunti a tempo determinato è stabilito dall'art. 5 della legge 638/83. Per questi lavoratori la malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello dell'anzianità lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia. Nel caso che il lavoratore non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, comunque viene indennizzato per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare.
L'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso di infortunio e malattia professionale i contratti di categoria stabiliscono l'entità e le modalità con cui il datore di lavoro deve integrare il trattamento economico erogato dall'INAIL al lavoratore.
Nella grande maggioranza dei contratti, l'integrazione a carico del datore di lavoro (pari al 100% della normale retribuzione) si applica a tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro, a partire dal primo giorno di infortunio o malattia. Ma poiché ciascun contratto collettivo prevede tempi di copertura dell'infortunio e della malattia professionale e percentuali di integrazione retributive diversi: è buona norma consultare il contratto applicato nel luogo di lavoro.