Nel Lazio il tesserino di gravidanza non serve più
La Regione Lazio, guidata dal Centrosinistra, ha emesso la circolare che spiega come ottenere nei casi previsti l'esenzione dal ticket in gravidanza e specifica "non è previsto il rilascio del tesserino accertante il diritto".
Ovunque vi chiedano il tesserino di gravidanza nel Lazio, inutile pesantezza burocratica istituita dalla precedente Giunta Regionale di Centrodestra, commettono ora un abuso: stampate la pagina e portatela con voi. Fate valere i vostri diritti.
REGIONE LAZIO
Prot.N 25763./4V/09 | Roma, li 1 mar. 2006 |
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio Alle OO.SS.: FIMMG P.zza Guglielmo Marconi 25 00144 Roma SNAMI Via Todi, 60 00181 Roma FEDERAZIONE MEDICI Via di Tor Fiorenza, 35 00199 Roma INTESA SINDACALE Via Tovaglieri, 19 00155 Roma OGGETTO: Esenzione ticket per "gravidanza" e "gravidanza a rischio". Pervengono alla Scrivente Amministrazione numerose richieste di chiarimenti in merito all'argomento di cui all'oggetto. A tal proposito si desidera rappresentare quanto segue.
La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Ministero della Sanità del 10/9/1998 ("Aggiornamento del D.M. 6 Marzo 1995 concernente l'aggiornamento del D.M. 14 Aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità"), che all'ari 1, comma 1 stabilisce "Sono escluse dalla partecipazione al costo ... le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto ..., fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche").
Per quanto riguarda le modalità per poter fruire delle prestazioni sanitarie l'art. 1, al comma 2, testualmente recita: "La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2 e degli allegati A, B e C." I casi rientranti nell'articolo 2 e negli allegati A,B e C sono:
1) accertamento eventuali difetti genetici in funzione pre-concezionale;
2) presenza di condizioni patologiche che comportino rischi per il feto o la madre;
3) diagnosi pre-natale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione;
4) minaccia di aborto;
Pertanto, nei casi su elencati, è necessaria la prescrizione del medico specialista.
Si ricorda ad ogni buon conto che, per Ferogazione delle prestazioni con onere a carico del SSR, è necessario utilizzare esclusivamente il nuovo ricettario, entrato in vigore dal 01.01.2005 (Decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute).
Si vuole ribadire che con nota prot. 9072 del 25/2/2005 "Modalità compilazione nuova ricetta e nuova codifica esenzione ticket" è stato stabilito in merito alla codifica da attribuire agli esami in oggetto, quanto di seguito riportato:
Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità [M] M00: esente per stato di gravidanza in epoca preconcezionale, protocollo diagnostico di cui al D.M. 10/09/1998;
M01 - M41: esenzione per prestazioni previste dal protocollo diagnostico di cui al D.M. 10/09/1998 dalla prima alla quarantunesima settimana di gravidanza ordinaria (indicare la lettera [M]+ due cifre corrispondenti alla settimana di gestazione dalla 01 alla 41)
M99: esenzione per prestazioni previste dal protocollo diagnostico, di cui al D.M. 10/09/1998, in gravidanza ordinaria, in caso di non esatta quantificazione da parte del MMG della settimana di gestazione
M50: esenzione per stato di gravidanza a rischio, protocollo diagnostico di cui al D.M. 10/09/1998.
In relazione al codice M50, si desidera puntualizzare che il succitato decreto ministeriale all'articolo 2, comma 4, esplicitamente prevede che, "In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diawosiica sirumeniale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche. devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico".
Pertanto è necessario che lo specialista indichi la diagnosi od il sospetto diagnostico sulla prescrizione affinchè l'assistita avente diritto possa usufruire della prestazione specialistica in regime di esenzione. È altresì riconducibile, all'intemo del medesimo codice M50, la fattispecie "minaccia di aborto".
L'allegato B del succitato decreto stabilisce che "in caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessario per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza".
Si vuole inoltre rammentare che, allo stato attuale, non è previsto il rilascio del tesserino accertante il diritto all'esenzione ticket per la condizione di "Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità", alle assistite aventi diritto. La nuova codifica nazionale fa infatti riferimento alle "prestazioni" previste dal protocollo diagnostico di cui al D.M. 10/09/98.
Confidando in una puntuale attuazione di quanto previsto, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma tel. 06 51681
IN ARGOMENTO
- La salute in gravidanza
- Malattie infettive in gravidanza
- Esami in gravidanza
- Alimentazione in gravidanza
- Il parto
Pagina aggiornata il 6/4/2006