Come cambia il part-time
Il part-time: cancellati gli obbrobri della legislazione precedente.
Clausole elastiche e flessibili: si tratta del potere del datore di lavoro di variare la prestazione lavorativa del part-time, sia riguardo alla distribuzione dell'orario (clausola flessibile), sia riguardo all'aumento della durata (clausola elastica), dietro preavviso e con compensazione.
La legge cancella due disposizioni particolarmente gravi della passata normativa, che prevedevano la possibilità, in assenza di pattuizioni contrattuali collettive, di stabilire le clausole elastiche e flessibili direttamente tra datore di lavoro e lavoratore (più spesso lavoratrice).
Adesso solo la contrattazione collettiva ha tale facoltà e solo la contrattazione collettiva può definire "termini, condizioni e modalità" di questa facoltà.
Diritto di precedenza: rimediando ad una norma della passata legislazione, si riconosce il diritto di precedenza del lavoratore a part-time di occupare posti di lavoro a tempo pieno qualora si rendessero disponibili. Prima ciò era esigibile solo se previsto dal contratto individuale.
Part-time temporanei per cure e/o assistenza: il dipendente pubblico o privato, se affetto da patologie oncologiche o il parente entro il terzo grado di persona affetta da simili patologie, possono trasformare temporaneamente il rapporto ai fini della cura e/o dell'assistenza, con possibilità, al rientro di ritornare al rapporto di lavoro antecedente.
Lavoro supplementare: resta la norma già in vigore da tempo che garantisce la natura volontaria della prestazione supplementare solo se un tetto non fosse stato previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale norma, però, è largamente superata da tutti i CCNL che hanno ribadito la natura volontaria di questa prestazione, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 210 del maggio 1992).
Esce di scena il lavoro in somministrazione a tempo indeterminato
La legge ha cancellato del tutto la fattispecie del lavoro in somministrazione a tempo indeterminato.
Lavoro intermittente: abrogato
Solo nei settori del turismo e dello spettacolo i contratti nazionali "possono prevedere la stipula di specifici rapporti per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 7 O, comma 3, del D.Lgs. 368/01".
Questi contratti dovranno indicare le condizioni, i requisiti e le modalità connesse allo svolgimento di tali attività, il vincolo a che le condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle previste per i dipendenti, e una previsione di una possibile "indennità di disponibilità" per i periodi a disposizione.
Riforma del Tfr: come cambia?
Pagina aggiornata il 21 aprile 2008