Il part-time. Clausole contrattuali: flessibili e elastiche

Cosa sono e come funzionano le clausole flessibili.

Le clausole flessibili consentono al datore di lavoro il potere di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del proprio dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti.

Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tali clausole devono essere formalizzate con un specifico patto scritto al momento dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente.

Se al lavoratore viene richiesto di sottoscrivere questo tipo di clausole contrattuali può richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui steso scelto.

Va ricordato che dalla vigente normativa è stato cancellato il diritto al ripensamento,cioè il diritto, dopo almeno sei mesi per motivate ragioni, di tornare a svolgere la prestazione secondo quanto inizialmente previsto: quindi è bene essere consapevoli che una volta sottoscritta la clausola non è possibile rifiutare lo spostamento dei giorni di lavoro.

L'eventuale rifiuto del lavoratore a dare la disponibilità a variazioni temporali non può essere un giustificato motivo di licenziamento (art. 46,comma 9, D.lgs.66/03), tuttavia la legge non esclude più (come invece faceva la precedente normativa) l'ipotesi di infrazione disciplinare.

La legge in vigore assegna alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) il compito di fissare le modalità e le condizioni in relazione alle quali il datore di lavoro può chiedere l'applicazione di clausole flessibili (e le relative maggiorazioni ).

Tuttavia qualora un contratto collettivo di categoria - per libera scelta delle organizzazioni firmatarie - non disciplinasse la materia, la legge consente al lavoratore e al datore di lavoro di concordare direttamente delle clausole di flessibilità temporale della prestazione.

La richiesta del datore di lavoro di spostare i giorni o l'orario di lavoro (nei limiti previsti dalla clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno due giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto collettivo) - inoltre il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni (maggiorazioni economiche) che devono essere fissate dai contratti collettivi.

Che cosa sono e come funzionano le clausole elastiche

Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro il potere di aumentare il numero delle ore di lavoro originariamente pattuiti nel contratto di lavoro.

Tali clausole contrattuali, ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, si applicano esclusivamente al part-time di tipo verticale o misto.

Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tali clausole devono essere formalizzate con un specifico patto scritto al momento dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente.

Se al lavoratore viene richiesto di sottoscrivere questo tipo di clausole contrattuali può richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui stesso scelto.

Va ricordato che dalla vigente normativa è stato cancellato il diritto al ripensamento, cioè il diritto, dopo almeno sei mesi per motivate ragioni, di tornare a svolgere la prestazione secondo quanto inizialmente previsto: quindi è bene essere consapevoli che una volta sottoscritta la clausola non è possibile rifiutare l'aumento del numero delle ore di lavoro in determinati periodi.

L'eventuale rifiuto del lavoratore ad aumentare le ore di attività non può essere un giustificato motivo di licenziamento (art. 46, comma 9, D.lgs.66/03), tuttavia la legge non esclude più (come invece faceva la precedente normativa) l'ipotesi di infrazione disciplinare.

La legge in vigore assegna alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) il compito di fissare:

  • le condizioni e le modalità in base a cui il datore di lavoro può chiedere l'aumento della durata della prestazione lavorativa;
  • il limiti massimi di variabilità in aumento delle ore di lavoro.

Ciononostante qualora un contratto collettivo di categoria - per libera scelta delle organizzazioni firmatarie - non disciplinasse la materia, la legge consente al lavoratore e al datore di lavoro di concordare direttamente delle clausole di aumento della durata dell'orario di lavoro.

La richiesta del datore di lavoro di modificare in aumento (nei limiti previsti dalla clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno due giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto collettivo), inoltre il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni(maggiorazioni economiche che devono essere fissate dai contratti collettivi.

Dicembre 2005

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