Retribuzione e ferie nel part-time
In base al principio di non discriminazione (art. 4 D.lgs.61A)3) il lavoratore part-time deve ricevere un trattamento economico proporzionato alle ore di lavoro prestate, ma non meno favorevole, a quello del dipendente di pari qualifica.
Tale riproporzionamento deve tener conto di tutte le singole voci della retribuzione: diretta, indiretta, differita (vedi La retribuzione).
Con l'esclusione di una eccezione:
- gli assegni familiari, i quali sono versati dall'INPS, per il part-time di almeno 24 ore, in misura piena; per prestazioni di orario inferiori, invece, si applica il principio della riparametrazione.
Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità maturano per il part-time con le stesse cadenze previste per le prestazioni a tempo pieno e non dopo un periodo maggiore riproporzionato al minor orario.
Invece, come ogni altro elemento della retribuzione, anche il trattamento economico degli scatti è calcolato sulla base dello specifico orario di lavoro.
Le ferie
Il diritto alle ferie per il personale part-time è identico a quello della generalità dei dipendenti inquadrati allo stesso livello.
Per quanto riguarda la durata delle ferie è necessario distinguere:
- nel part-time orizzontale, la durata è la stessa prevista per i lavoratori a tempo pieno;
- nel part-time verticale o misto, il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.
Dicembre 2005