Il lavoro part time.
E considerato part time quel particolare contratto di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale (giornaliero o settimanale) di quaranta ore stabilito dalla legge vigente - o anche meno secondo quanto prevedono alcuni contratti collettivi.
Nel 2000, con il decreto legislativo 61/00, è stata tradotta nella normativa italiana la direttiva europea sul part-time che essenzialmente mirava: a incentivarne l'uso e ad assicurare l'applicazione ai lavoratori a tempo parziale delprincipio di non discriminazione rispetto ai lavoratori con normale orario contrattuale.
Successivamente, nel 2003, la disciplina del contratto part-time per ilsettore privato, è stata notevolmente peggiorata dall'articolo 46 del decreto legislativo 276/03, soprattutto in relazione al ruolo di garanzia e tutela del contratto nazionale di categoria: nella normativa vigente infatti si consente alla contrattazione aziendale e territoriale di regolamentare istituti contrattuali complessi e molto delicati, quali sono le maggiorazioni retributive, la distribuzione dell'orario di lavoro, ecc.
Il rapporto di lavoro part time può essere:
- orizzontale quando la riduzione di orario è riferita all'orario normale giornaliero (ad esempio: 5 ore invece di 7 ore e trenta minuti);
- verticale quando l'attività lavorativa si svolge a tempo pieno ma solo in alcuni periodi nel corso della settimana, del mese, dell'anno (ad esempio: alcuni mesi all'anno o tre giorni alla settimana);
- misto quando si combinano il part-time orizzontale e quello verticale (ad esempio: alcune giornate lavorative a orario ridotto e alcuni periodi a orario normale)
Quando si può applicare il part time
È possibile per legge utilizzare il contratto a tempo parziale in tutti i settori e con tutte le professionalità (qualche esclusione è prevista in alcuni contratti di categoria).
Recentemente con la vigente normativa si è estesa la possibilità di ricorrere al part-time nel settore agricolo, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, nei contratti a contenuto formativo, quali l'apprendistato e l'inserimento - purché l'articolazione dell'orario non sia di ostacolo alle finalità formative medesime.
La nuova normativa del lavoro a tempo parziale non si applica al personale delle Pubblica Amministrazione.
Pagina aggiornata il 11/12/2005