Ru486: non è obbligatorio il ricovero in ospedale. Art. 8 della legge 194
La legge 194 verrebbe rispettata anche qualora l'interruzione di gravidanza con la Ru486 venisse eseguita negli ambulatori pubblici. E' quanto previsto dall'articolo 8 della legge stessa.Questa è la diversa valutazione espressa dalla presidente di Vita di Donna, Elisabetta Canitano, che contraddice quanto dichiarato dal ministro Sacconi nel corso dell'audizione presso la Commissione Sanità del Senato.
Il ministro del Welfare ha auspicato che l'Aifa formuli una disciplina per l'utilizzo della Ru486 "in regime di ricovero ordinario e così teoricamente coerente con la legge 194".
Rammenta la Canitano, che per essere coerenti con la legge 194 significa prevedere che l'interruzione di gravidanza, eseguita con l'assunzione della pillola Mifegyne, possa essere praticata anche in ambiente extraospedaliero.
"Stando all'articolo 8 della legge 194 - dice la ginecologa romana - non c'è alcun obbligo di eseguire l'Ivg in ospedale, che può anche essere effettuata, e cito testualmente, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione".
"Non metto in dubbio la buona fede del ministro Sacconi - conclude Canitano - ma se gli sta a cuore il rispetto della legge 194 è necessario che aggiorni le informazioni in suo possesso".
Pagina pubblicata il 02 ottobre 2009