Riconosciuto a paziente diritto a non curarsi
Deve essere riconosciuto al paziente "un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita". Lo ribadisce la Cassazione con una sentenza della terza sezione civile che, solo di riflesso, può essere accostata al caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma vegetativo da 16 anni.
Solo di riflesso perché la sentenza di piazza Cavour riguarda il caso di un testimone di Geova che chiedeva il risarcimento dei danni morali e biologici perché i medici, all'ospedale di Pordenone, gli avevano praticato una serie di trasfusioni di sangue nonostante egli avesse attestato il suo no per motivi religiosi, con un cartellino con scritto 'niente sangue'.
Nel caso in esame la Cassazione, che ha respinto il ricorso di Mirco G. ha sostenuto che i medici hanno fatto bene a fare le trasfusioni al paziente giunto in ospedale in fin di vita. In ogni caso, Piazza Cavour mette nero su bianco che "nell'ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata".
E questo perché un conto "è l'espressione di un generico dissenso a un trattamento in condizioni di piena salute, altro riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita.
In quest'ultimo caso, ricorda la Suprema Corte, "è innegabile l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari".
Pagina pubblicata il 16 settembre 2008