L'indagine non giustifica il licenziamento

Corte di Cassazione
Il dipendente può esser licenziato per fatti che costituiscono reato anche prima che la sua colpevolezza sia accertata in sede penale. Tuttavia la sola circostanza che egli sia indagato per un grave reato e l'indagine abbia suscitato clamore non può integrare giusta causa di licenziamento, in applicazione dei principi di garanzia derivanti dagli artt. 24 e 27 Cost., i quali assumono ancora maggior rilievo quando si tratti di reati commessi al di fuori del rapporto di lavoro e addirittura prima della sua costituzione, essendo molto difficile che, in tali casi, il datore di lavoro abbia elementi per valutare la fondatezza delle accuse.

Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dalla Carta Costituzionale, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna.

Ma deve anche ricordarsi che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest'ultimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

Pagina pubblicata il 14 ottobre 2008

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