Carcere per mancata reperibilità
Rischia il carcere il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente. A prescindere dal fatto che si trattava di un caso grave oppure no.
A stabilirlo è la sentenza 48379 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un medico chirurgo condannato dal Tribunale di Montepulciano ai sei mesi di reclusione per essersi rifiutato, in tre distinti e successivi momenti, "di sottoporre a nuova visita una paziente, il cui quadro clinico si era rapidamente evoluto peggiorando al punto di imporre un intervento che veniva eseguito da altri sanitari di reperibilità, essendosi rifiutato di recarsi in ospedale".
Secondo i giudici della Cassazione, quindi, "il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una avvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato.
L'urgenza e il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato.
Ne consegue che il rifiuto, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità e urgenza dell'intervento chirurgico".
Pagina pubblicata il 22 gennaio 2009