I riposi orari nelle adozioni o affidamento nazionali
I riposi orari.
II TU 151/2001 ha sancito legislativamente che i riposi giornalieri della madre, originariamente destinati all'allattamento e poi via via all'accudimento in senso lato, i riposi giornalieri del padre e i riposi per parti plurimi sono fruibili anche dai genitori adottivi e affìdatari: è ovvio che va inteso adozioni o affidamenti plurimi invece di parti.
- Introduzione
- Raddoppio dei riposi orari
- Modalità di utilizzo dei riposi
- I Contemporaneità o meno dei riposi e dei congedi
- Adempimenti
La sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 1°.4.2003 estende la possibilità, per i genitori adottivi, di usufruire dei riposi giornalieri non entro un anno di età come per i genitori biologici, ma entro un anno dall'effettivo ingresso in famiglia, equiparando la nascita all'ingresso in famiglia.
Viene finalmente sanata un'evidente e clamorosa violazione del principio di uguaglianza, sulla quale il Patronato INCA si era impegnato a livello di contenzioso legale.
È ovvio infatti che la limitazione temporale di un anno di età prevista dall'art. 45, rendeva di fatto impossibile la fruizione dei permessi giornalieri da parte dei genitori adottivi, dato che i bambini vengono adottati o affidati, nella quasi generalità dei casi, quando sono più grandi di un anno.
Va sottolineato che la sentenza cita «l'affidamento» in senso lato, senza una precisa definizione giuridica: ne discende pertanto che le istruzioni operative degli enti erogatori debbono prevedere sia l'ipotesi dell'affidamento adottivo, sia quella dell'affidamento provvisorio.
La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha esplicitamente affermato che i bisogni di tipo psicologico e relazionale dei minori adottati o affidati, in caso di più figli adottati o affidati, non possono esaurirsi nelle «normali» ore di riposo giornaliero.
Viene pertanto previsto e recepito nelle circolari degli Enti il raddoppio dei riposi orari per le adozioni e per gli affidamenti plurimi, esattamente come per i parti plurimi biologici, secondo l'orario di lavoro della lavoratrice e del lavoratore che ne usufruiscono.
Il limite di età per poter usufruire dei permessi in questione è la maggiore età, ovviamente entro un anno dall'ingresso in famiglia.
Modalità di utilizzo dei riposi
Com'è noto, i genitori di figli biologici possono usufruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) o di paternità (nei casi previsti).
Il lavoratore o la lavoratrice adottanti o affìdatari possono invece utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all'entrata del bambino/a in famiglia, al posto del congedo di maternità (o di paternità)
Si ricorda che in caso di adozione o di affidamento non è obbligatorio usufruire del congedo di maternità, dato che viene meno il bisogno di recupero psico-fisico della madre dopo il parto, così come si sottolinea che i padri e le madri adottivi e affìdatari possono alternarsi a piacere, cioè il padre adottivo o affidatario può sostituirsi alla lavoratrice madre, usufruendo del congedo di paternità, in tutti i casi in cui la madre non usufruisca del suo diritto, rinunciandovi per libera scelta, mentre il padre naturale può sostituirsi alla madre solo nei casi previsti, e cioè"' in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo al padre stesso.
Va ribadito invece che l'alternanza rispetto alle ore di riposo giornaliere rimane regolamentata come nei casi già previsti per i genitori biologici, ovvero" affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi da parte della madre lavoratrice dipendente per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi in questione, oppure madre non lavoratrice dipendente ma comunque lavoratrice (autonoma, libera professionista...), oppure decesso della madre o grave infermità.
Si applica ai padri adottivi o affìdatari anche l'art. 41 TU: fruibilità per il padre lavoratore delle ore aggiuntive in caso di affidamento o adozione plurima, di due o più minori, anche non fratelli, avvenuto nella stessa data.
I Contemporaneità o meno dei riposi e dei congedi
Se entrambi i genitori adottivi o affìdatari intendono usufruire delle possibilità offerte dal TU 151/2001 di utilizzare contemporaneamente riposi giornalieri, congedo di maternità, congedo parentale, debbono tenere presente che:
- la madre adottiva o affìdataria può usufruire dei riposi giornalieri durate il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non durante il congedo di paternità;
- il padre adottivo o affidatario non può usufruire dei riposi orari né durante il congedo di maternità né durante il congedo parentale della madre e nemmeno durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della madre stessa.
Di conseguenza, se la madre richiede in un secondo tempo il congedo di maternità o parentale, mentre il padre sta fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta della madre per i congedi citati, il padre deve interrompere la fruizione non potendoli utilizzare, come abbiamo visto, durante i congedi della madre.
Sul problema della sospensione del rapporto di lavoro della madre, e la conseguente possibilità del padre di utilizzare i riposi, l'INPS identifica (circ. 8/2003) come cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro le aspettative o i permessi non retribuiti e le pause lavorative previste nei contratti a part time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale.
Se può essere ragionevole negare al padre la possibilità di usufruire dei riposi orari quando la madre è già assente per motivi connessi alla maternità, cioè stia utilizzando congedo di maternità o parentale, sfugge il motivo per cui, se la madre è addirittura malata, o in aspettativa, o in ferie o in permesso sindacale, non possa essere il padre a subentrare.
Riteniamo che i singoli motivi di assenza vadano vagliati con attenzione, per evitare interpretazioni restrittive che potrebbero inficiare la tutela del minore.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:
- domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;
- copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
- copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;
- copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero.
Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Adozioni nazionali per il lavoratori dipendenti: