Maternità: Aziende di credito, Assicurazioni, Unipol
CCNL per le aziende del credito dell'11 luglio 1999 Stessi contenuti del contratto delle aziende concessionarie. Accordo di rinnovo del CCNL settore assicurativo del 18 luglio 2003 Art. 38.
Permessi
Sono riconosciute 8 ore di permesso retribuito l'anno fruibili ad ore o a mezze giornate. Possono essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti.
In caso di decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafìca i lavoratori hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito.
Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate purché all'atto del decesso le stesse risultino conviventi con i richiedenti. L'ANIA raccomanda alle imprese di estendere quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. 151/2001 anche alle malattie del bambino sino al compimento di dieci anni di età.
Contratto integrativo aziendale UNIPOL del 18 ottobre 2001 Art. 11.
Aspettative per maternità
Alle lavoratrici in maternità che abbiano già esaurito le aspettative obbligatorie e facoltative previste dalla legge verrà concesso, in continuità con le stesse, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di tre mesi.
In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento del primo anno di età del bambino.
Marzo 2005