Maternità: Aziende CONFAPI della comunicazione e informatica
CCNL Piccole e medie aziende (CONFAPI) della comunicazione, informatica e servizi innovativi del 17 luglio 2001 Art. 44. Tutela della maternità
È recepita la legge 53/2000. Il periodo di congedo parentale viene computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
È disposto espressamente che qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà a un adeguato periodo di addestramento atto a un proficuo inserimento della lavoratrice (o del lavoratore).
Art. 38. Permessi
Ai lavoratori saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno essere altresì concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
Marzo 2005