Maternità: Imprese di pulizia, Lavoratori domestici,studi professionali
CCNL Imprese di pulizia del 25 maggio 2001
Art. 36. Permessi
Si dà atto dell'applicazione della legge 53/2000.
Al lavoratore che ne faccia richiesta le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, un figlio, un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni di cui 3 retribuiti se l'evento si sia verificato fuori della provincia.
Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto sopra.
Art. 53. Congedo di maternità e congedo parentale
Si applica quanto previsto dal d.lgs. 151/2001. Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica il seguente trattamento: 100% della retribuzione per i primi 4 mesi di assenza e 50 per i due mesi successivi, integrando quanto corrisposto dall'ente previdenziale.
Durante il periodo di congedo di maternità l'evento malattia prevale sul congedo esclusivamente nel caso di grave infermità della madre ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 151/2001.
CCNL per i lavoratori domestici del' 8 marzo 2001 Art. 22. Assenze e permessi
II lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi. Al lavoratore spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi brevi permessi non retribuiti in presenza di giustificato motivo.
Art. 25. Tutela lavoratrici madri
Si applica la normativa di legge vigente. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata se non per giusta causa.
CCNL Studi professionali (scaduto dal 1999) Articolo 61 bis. Congedi non retribuiti
Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono che in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere un'aspettativa non retribuita, non frazionata e non ripetibile, da un mese fino a un massimo di 6 mesi.
Art. 62.
Sono concessi a tutti i dipendenti permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti, nella misura di 3 giorni per nascita di un figlio o decesso di familiari fino al terzo grado di parentela.
Marzo 2005