Maternità: Lavanderie industriali, Concessionarie riscossione tributi
CCNL Lavanderie industriali del 16 dicembre 2003. Punto 8 del verbale di accordo.
Maternità
Fermo restando quanto previsto dai CCNL precedenti si conviene di uniformare per tutte le dipendenti il trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio fino al raggiungimento dell'intera retribuzione netta a decorrere dal 1° luglio 2005.
CCNL Ceramica industria del 19 dicembre 2002 Permessi e aspettative
Permessi parzialmente retribuiti sono previsti per ciascun lavoratore avente a proprio carico un familiare portatore di handicap o tossicodipendente, che ha la possibilità di fruire, per necessità di documentata assistenza, di tre giornate all'anno di permesso, retribuite nella misura del 50% della retribuzione normale.
Tale trattamento spetta in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge.
È inoltre previsto che i lavoratori con due anni di anzianità possano ottenere periodi di aspettativa per documentate esigenze di carattere personale o familiare.
CCNL per le aziende concessionarie dei servizi nazionali di riscossione dei tributi del 12 dicembre 2001
Art. 54. Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita
Le assenze per brevi permessi non retribuiti che vengono concessi per motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
Il concessionario può riconoscere, compatibilmente con le esigenze del servizio, al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta un'aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato in non più di due periodi.
Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.
Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Art. 56. Maternità
Si applica la normativa di legge. Inoltre le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio saranno ammessi, al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
Marzo 2005