Maternità: I congedi per i lavoratori dell' Abbigliamento industria
CCNL Abbigliamento industria del 19 maggio 2000 (in fase di rinnovo)
Art. 55. Permessi, assenze e aspettative
Si applica quanto previsto dalla legge 53/2000. I lavoratori al termine dell'aspettativa potranno partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni potrà essere concessa a richiesta un'aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi.
In alternativa all'aspettativa e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno.
(Ricordiamo che, oggi, è fatto divieto di adibire la lavoratrice madre al lavoro notturno dall'inizio della gestazione fino a un anno di età del bambino, né può esserle imposto il lavoro notturno fino ai tre anni di vita del bambino).
È previsto anche l'intervento delle RSU per la valutazione delle domande di aspettativa attraverso esame congiunto.
Nell'ipotesi di rinnovo del luglio 2003 è previsto che le parti dedichino particolare attenzione all'istituto del part-time, rafforzandone l'utilizzabilità, anche attraverso accordi aziendali di regolamentazione e gestione (è auspicabile uno specifico riferimento alla flessibilità dell'orario per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, sulla base delle previsioni dell'art. 9 della legge 53/2000).
Marzo 2005