Le pensioni di vecchiaia per i lavoratori autonomi
Lavoratori e lavoratrici autonomi (SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO)
Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011- con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si applicano le seguenti finestre:
Data di maturazione dei requisiti | Data di decorrenza della pensione |
primo trimestre (31 marzo) | 1° ottobre stesso anno in cui si maturano i requisiti |
secondo trimestre (30 giugno) | 1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti |
terzo trimestre (30 settembre) | 1° aprile anno successivo in cui si maturano i requisiti |
quarto trimestre (31 dicembre) | 1° luglio anno successivo in cui si maturano i requisiti |
Lavoratori dipendenti e autonomi
(SISTEMA CONTRIBUTIVO)
Per l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni si applicano i requisiti di età anagrafica prima descritti, sia con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi.
Poiché nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata appunto pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata, a nostro avviso, per le decorrenze (c.d. finestre) deve farsi riferimento a quelle previste per la pensione di vecchiaia.
Ricordiamo che la legge 243/2004 (riforma Maroni) prevede per il sistema contributivo l'accesso al pensionamento di vecchiaia con un requisito anagrafico pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.
La stessa legge 243/2004 ha, inoltre, esplicita mente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione in dipendentemente dall'età anagrafica.
Contratti collettivi aziendali: è tutto pensionabile
A decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.
Pertanto, a partire dalla predetta data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione. Ciò significa che tutto quanto sarà percepito dai lavoratori a seguito di contratti collettivi aziendali è completamente pensionabile.
aggiornamento al 21 aprile 2008