Riforma del mercato del lavoro, principali novità.
In data 18 Luglio 2012 entra in vigore la riforma del mercato del lavoro di cui si riassumono le disposizioni di particolare rilievo e di immediata applicazione. Lavoro Intermittente o a chiamata, convalida dimissioni, contratto di apprendistato, a tempo determinato, lavoro a progetto, lavoro accessorio, maternità e paternità, lavoro autonomo, associazione in partecipazione.
LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATAViene significativamente ristretto l'ambito di applicazione dell'istituto.
- I contratti a chiamata potranno essere avviati solo con soggetti con più di 55 anni ( precedentemente il limite era di 45) o con giovani entro il 25mo anno di età. In quest'ultimo caso il contratto dovrà necessariamente concludersi entro il compimento del 25mo anno di età del lavoratore.
- Vengono eliminate le ipotesi di legge che permettevano il ricorso al lavoro intermittente in particolari periodi dell'anno. La definizione dei periodi sarà demandata alla Contrattazione Collettiva.
- Obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro da inviare prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
- I contratti di lavoro intermittente stipulati prima del 18 luglio che non risultino compatibili con la nuova disciplina cessano di produrre i loro effetti il 18 Luglio 2013.
CONVALIDA DIMISSIONI
Tutte le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere convalidate dal lavoratore. In mancanza le stesse sono sospese fino alla convalida.
La convalida può essere effettuata:
- presso la D.T.L. (Direzione Territoriale del Lavoro) o C.P.I. ( Centro per L'Impiego). Le modalità devono essere ancora definite
- con dichiarazione di conferma del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione.
Una volta ricevute le dimissioni, il datore di lavoro dovrà inviare (entro 30 giorni) una raccomandata al lavoratore invitandolo ad attivarsi per la convalida presso gli enti preposti (D.T.L. o C.P.I.) o a rilasciare la dichiarazione di conferma delle dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione UNILAV.
Nei 7 giorni successivi al ricevimento dell'invito, il lavoratore potrà;
- aderire alla procedura di convalida presso D.T.L. C.I.P oppure firmare la dichiarazione di convalida;
- non aderire quindi decorsi i 7 giorni le dimissioni si intendono confermate alla data stabilita:
- potrà revocare le dimissioni ed il rapporto riprende o continua dal giorno successivo alla revoca.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
La legge introduce una serie di novità al recente Testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 167/20011).
- viene prevista una durata minima del contratto pari a 6 mesi con esclusione degli apprendisti assunti in attività stagionali;
- al termine del periodo di formazione, in caso di recesso, durante il preavviso continua a trovare applicazione il trattamento economico normativo e contributivo previsto dal contratto di apprendistato;
- dal 1 gennaio 2013 il rapporto tra il numero di apprendisti e le maestranze specializzate in servizio presso lo stesso datore di lavoro passa da 3 a 2 (resta 1 a 1 per datori di lavoro con meno di 10 dipendenti)
- dall'01.01.2013 viene esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- Viene ribadito che la forma del rapporto di lavoro comune è quella a tempo indeterminato.
- Nell'ipotesi del primo rapporto è consentita l'apposizione di un termine fino a 12 mesi senza obbligo di alcuna motivazione.
- I CCNL possono prevedere entro il limite del 6% dei lavoratori occupati, assunzioni a termine nell'ambito di processi organizzativi determinati da:
- avvio di nuove attività:
- lancio prodotto o servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- del rinnovo o proroga di una commessa consistente.
- I contratti senza causale non potranno essere oggetto di proroga;
- Al fine del raggiungimento del termine massimo di durata di 36 mesi si computano anche le somministrazioni a tempo determinato fra gli stessi soggetti per mansioni equivalenti;
- Nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto fino a 6 mesi ovvero 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I termini possono essere ridotti in particolari casi previsti dalla Contrattazione Collettiva;
- A decorrere dall'01.01.2013 per i contratti a termine è dovuto un contributo addizionale dell'1,4%. La maggiorazione non si applica in caso di sostituzione di lavoratori assenti, stagionali, apprendisti e dipendenti da pubbliche amministrazioni.
- L'indennità da 2,5 a 12 mensilità in caso di ricostituzione del rapporto è omnicomprensiva e copre anche il periodo compreso tra la scadenza del temine e il provvedimento del giudice.
LAVORO A PROGETTO
La normativa si applica ai contratti stipulati successivamente al 18.07.2012; viene riscritta la nozione di lavoro a progetto contenuta nell'art.61 del D.Lgs.276/2003.
- Scompare il riferimento a programmi di lavoro o fasi di esso. L'unico riferimento sarà il progetto specifico;
- Il progetto specifico deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e non potrà consistere nella riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
- Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. I CCNL possono individuare quali siano i compiti da considerarsi tali;
- Anche dal punto di vista formale nel contratto deve essere indicato il contenuto caratterizzante ed il risultato finale che si intende conseguire. Si ricorda che senza l'individuazione di uno specifico progetto il contratto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione:
- Il recesso prima della scadenza del termine può avvenire:
- da parte di entrambi per giusta causa:
- dal committente per inidoneità professionale del collaboratore;
- dal collaboratore solo con preavviso purché tale facoltà sia prevista nel contratto.
- Il compenso corrisposto al lavoratore a progetto non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva anche decentrata o, in assenza, ai minimi stabiliti dal CCNL nazionali di categoria applicati al settore di riferimento alle figure professionali con profilo analogo;
- La mancanza di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; inoltre salvo prova contraria a carico del Committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato nel caso in cui il collaboratore svolga la propria attività con modalità analoghe a quelle svolta dai lavoratori dipendenti del committente fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Al momento nulla è specificato relativamente alla normativa da applicarsi ai contratti già in essere prima del 18.07.2012.
LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)
Forte riduzione alla possibilità di utilizzo:
- 5.000 euro: tetto massimo per le prestazioni di lavoro accessorio che possono essere svolte da un singolo lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti;
- 2.000 euro: tetto massimo annuo erogabile da un singolo committente imprenditore commerciale (art.2159 CC) o professionista.
MATERNITA' PATERNITA'
Si estende da uno a tre anni di vita del bambino il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.
Periodo sperimentale anni 2013- 2015: obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio di astenersi dal lavoro per un giorno.
LAVORO AUTONOMO
Per i rapporti instaurati dopo il 18 Luglio 2012:
- Le prestazioni di lavoratori titolari di Partita IVA sono considerate in via presuntiva rapporto di collaborazione se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:
- la collaborazione sia di durata complessiva superiore agli 8 mesi nell'anno solare;
- il corrispettivo sia più dell'80% del fatturato del collaboratore nell'anno solare;
- il collaboratore abbia una postazione fissa presso una sede del committente.
- competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso percorsi o di esperienza pratica;
- il collaboratore ha un reddito di lavoro autonomo annuo superiore a 1,25 volte il minimale annuo contributivo (circa 18.000 euro);
- la prestazione è svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad ordine professionale, registri, albi, ruoli o elenchi qualificati.
REGIME TRANSITORIO: per i rapporti in corso alla data del 18.07.2012 le disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data stessa.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Viene stabilito un numero massimo, non superiore a 3 di associati impegnati nella stessa attività. Non sono soggetti a limitazioni quantitative i coniugi ed i parenti entro il 3° grado gli affini entro il 2°.
In caso di violazione il contratto si considera di lavoro subordinato.
I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono rapporti di lavoro subordinato senza un'effettiva partecipazione agli utili ovvero senza consegna del rendiconto.
21 luglio 2012