Questioni etiche di inizio vita: la parola ai medici

E' stato approvato ieri, all'unanimità, a Ferrara, nella prestigiosa sede del Castello degli Estensi, il documento su 'Etica e deontologia di inizio vita', della Federazione Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, costituito da 103 presidenti di altrettanti ordini provinciali, ha così sintetizzato le proprie posizioni sulle questioni più dibattute di inizio vita, al termine di un importante convegno, che, tuttavia, ha visto cancellare una tavola rotonda con i politici dei diversi schieramenti, che avrebbero dovuto rispondere al quesito quale legislazione possibile sui temi eticamente sensibili.

Il documento approvato dalla FNOMCeO ha concluso un percorso. Un anno di lavoro, con l'attivazione di tavoli di discussione con numerose associazioni ed organizzazioni, rappresentative del pensiero e dell'esperienza sia laica che religiosa. Tra queste la Consulta di bioetica, Scienza e Vita, l'associazione Luca Coscioni, Madre Provetta, il Tribunale per i diritti del malato, Codici, Medicina e persona, oltre alle comunità religiose, musulmana, ebraica e valdese.

L'obiettivo del documento, quello di orientare ed offrire delle linee guida aggiornate ai medici per la loro prassi quotidiana, sempre più minata dall'incertezza scientifica e giuridica di offrire risposte definitive sulle questioni etiche di inizio vita.

Si è quindi proceduto, selezionando le domande ed individuando dei valori generali. Tra questi quelli che riconsegnano al medico la sua autonomia, passando per l'autodeterminazione del paziente, attraverso l'offerta e la proposta di una informazione, secondo la migliore conoscenza scientifica e medica disponibile, ma anche rispettando l'obiezione di coscienza del singolo medico, laddove prevista. Che, come ha sottolineato Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale ha il suo fondamento Costituzionale nell'art. 2 , a cui solo il magistrato non può appellarsi, dovendosi ispirare nelle decisioni solo alle leggi dello Stato ed, in particolare alla Costituzione.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è quale sia il limite oltre cui la coscienza del singolo medico non può andare. La risposta, già nota ai conoscitori del Codice deontologico (aggiornato nel 2006), è quella che individua il limite nel rispetto del diritto alla prestazione da parte del cittadino-paziente.

In particolare questo si evidenzia nella prescrizione del Levonorgestrel, il contraccettivo d' emergenza, meglio noto come 'la pillola del giorno dopo'. 'Nessun medico può sottrarsi ad dovere di fornire ogni utile informazione e chiarimento', recita il documento della FNOMCeO, ma può sottrarsi alla richiesta di una prescrizione, per motivi di coscienza, con l'impegno ad inviare il paziente, nei tempi appropriati, ad un altro collega. Non è stata dunque accolta la proposta che il Levonorgestrel, essendo un contraccettivo e non un abortivo, possa sottrarsi, sia all'obiezione del medico che alla vendita esclusiva con la ricetta, come suggerito dal filosofo bioeticista Gilberto Corbellini, anche in qualità di rappresentante dell'associazione Luca Co scioni, in sede di convegno. Alcune ricerche scientifiche, ha controbattuto l'uditorio delle società scientifiche, avrebbero avanzato ancora dei dubbi sull'esatto meccanismo di questo farmaco, tanto che il documento della FNOMCeO ha, cautamente, inoltrato ad altre istituzioni, probabilmente al Ministero della Salute e ai suoi organi tecnici, anche la risposta al quesito se il Levonorgestrel possa essere venduto in luoghi diversi dalle farmacie.

'Su alcune questioni, ha affermato Amedeo Bianco, presidente della FNOMCeO, la forza delle evidenze scientifiche non è tale da fondare ragionevolmente, anche scelte etiche o di diritto, per questo la deontologia è un luogo di duro lavoro e difficile'.

Ciononostante, sempre presente, nero su bianco, nel documento dei medici, l'auspicio ad una maggiore diffusione delle campagne informative verso i giovani e contraccettive, non solo per prevenire una eventuale gravidanza indesiderata, ma anche per fare fronte alla trasmissione delle malattie virali ed infettive sessualmente trasmissibili (Hiv, epatiti, ecc).

Confermato un giudizio positivo sull'attuale regolazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, la legge 194, di cui si invoca una maggiore attenzione alle parti non applicate sufficientemente e alla organizzazione dell'obiezione di coscienza, perché non si tramuti in una disfunzione dannosa per il cittadino. Auspicato nuovamente lo sviluppo ed il rafforzamento dei servizi territoriali, come i consultori.

Tuttavia, la riflessione sulla IVG è stata ricollegata, inevitabilmente, a quella sui nuovi progressi della neonatologia, riconosciuti da alcuni studi che hanno riaperto il dibattito sulla eventuale vitalità dei feti abortiti dopo i 90 giorni ( art 6/194).

La risposta è stata, ancora una volta, individuata nella stessa legge 194, laddove indica il limite, indipendentemente dalla volontà della madre, di rianimare il feto, solo ove sussista la possibilità di una vita autonoma. Lo stesso criterio è utilizzato nel caso dei feti nati prematuri. Sui quali la volontà dei genitori è tenuta in considerazione, ribatte il documento della FNOMCeO, in base ai termini di legge, ma si mettono in guardia i neonatologi dal rischio dell'accanimento terapeutico. Anche sulla vitalità ed i tassi di sopravvivenza sui feti prematuri di 22 -25 settimane, non vi è stata unanimità tra alcuni anestesisti e la Società dei perinatologi che hanno contribuito alla Carta di Firenze. La dottoressa Maria Serenella Pinotti dell'Ospedale Mayer di Firenze ha, infatti, messo in guardia i colleghi dall'essere 'eccessivamente interventisti' ed ha auspicato 'una maggiore serenità verso il fisiologico corso della natura'.

La questione etica, specifica, lo ricordiamo, fu sollevata un anno fa con forza, e strumentalizzata in vista delle elezioni politiche e della annunciata presentazione della lista pro life di Giuliano Ferrara. Fu posta, nell'ambito del lavoro di una commissione tecnica presso il Ministero della Salute da alcuni medici, ma ben presto rivelò di essere una falsa domanda, avendo già una risposta di metodo proprio negli articoli oggi citati dal documento FNOMCeO.

Più nette e chiare le posizioni rispetto alla Fecondazione Medicalmente Assistita ed, in particolare rispetto all' indicazione specifica di tre, del numero di embrioni da trasferire in un unico e contemporaneo impianto e rispetto al divieto di diagnosi genetica di pre-impianto. Entrambe le risposte sono state suggerite o quantomeno avvalorate dalla recente giurisprudenza in materia, che è stata aggiornata in corso di convegno, a Ferrara, dall' avvocato Gianni Baldini dell'Associazione Madre Provetta, che ha anche annunciato la richiesta già avanzata alla Corte Costituzionale di riunire le ordinanze di remissione sulla non manifesta infondatezza della incostituzionalità della legge 40. La Consulta, infatti, lo ricordiamo, si sarebbe potuta pronunciare sulla prima ordinanza, quella del TAR del Lazio, che abolì le prime linee guida della legge 40, il prossimo 4 novembre, ma ora potrebbe accogliere l'istanza e decidere contemporaneamente anche sull 'ordinanza del Tribunale di Firenze.

La Federazione dei medici, rispetto alla diagnosi genetica di pre-impianto, fa un passo avanti. Suggerisce, nel documento, anche un criterio di valutazione per l'accesso: quello di permetterlo solo per indagare 'Le malattie di cui siano noti i meccanismi di trasmissione e le devastanti espressività fenotipiche quoad vitam et valetudinem', come recita il documento.

Monica Soldano

Pagina pubblicata il 26 ottobre 2008

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