Congedo di maternità
Maternità e diritti, Congedo di maternità
- Mamma lavoratrice
- Mamma in mobilità
- Mamma disoccupata
- Mamma libera professionista
- Mamma imprenditrice
- Mamma lavoratrice autonoma
- Mamma adottiva o affidataria
Le disposizioni di legge in materia di lavoro, previste dalla Legge 53/00 e riassunte in queste pagine, potranno rivelarsi utili, permettendo alla mamma e al papà di seguire il proprio figlio durante il percorso di crescita.
Per la donna lavoratrice è previsto il diritto al congedo di maternità: ogni donna, secondo la normativa vigente, può assentarsi dal lavoro per un periodo che dura due mesi prima della nascita del figlio e tre mesi dopo, oppure un mese prima della nascita e quattro dopo. Se il bambino è nato prematuro, rispetto alla data prevista, a donna può scegliere di stare a casa anche per il periodo di giorni che non ha usufruito prima del parto.
Per poter usufruire del congedo di maternità è necessario presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni dalla nascita del bambino. Così facendo ogni donna riceve l'80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%). Tale periodo di assenza conta sia come anzianità di servizio che per il calcolo della tredicesima e delle ferie. Inoltre la donna può richiedere, se lo ritiene necessario, ferie o permessi in aggiunta al congedo di maternità.
Per la donna in mobilità, il periodo di congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua a essere pagata l'indennità di mobilità per il periodo massimo previsto. La donna non viene cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.
Se invece la donna venisse licenziata per cessazione dell'attività dell'azienda o, alla scadenza non le venisse rinnovato il contratto a termine, riceverebbe ugualmente l'indennità di maternità.
Una mamma disoccupata ha diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periodo di congedo, aveva diritto all'indennità di disoccupazione.
Per le donne che non lavorano o che, pur lavorando, non hanno raggiunto i requisiti minimi per usufruire del congedo di maternità, sono previste altre forme di sostegno.
Può utilizzare il congedo di maternità e richiedere al suo ente previdenziale l'indennità di maternità il cui importo varia a seconda della sua attività (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all'ente di previdenza).
Ogni mamma imprenditrice ha diritto al congedo di maternità previa domanda all'INPS (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all'ente di previdenza).
Mamma lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta) o parasubordinata
Alla mamma lavoratrice autonoma spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma non ha l'obbligo di astenersi dal lavoro, come invece avviene per le lavoratrici dipendenti.
Per le donne lavoratrici che hanno un ruolo dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, valgono gli stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell'INPS.
Anche per le collaboratrici domestiche è previsto il diritto al congedo di maternità, ma per ottenere l'indennità la lavoratrice deve avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente. Le mamme con un contratto a progetto co.co.co., associate in partecipazione o titolari di reddito autonomo occasionale, di cariche societarie, iscritte alla gestione separata INPS, possono chiedere il congedo di maternità e la relativa indennità per 180 giorni complessivi purché si astengano dal lavoro. E' inoltre prevista una proroga del rapporto di lavoro per altri 180 giorni (per maggiori informazioni è necessario rivolgersi all'INPS).
Le mamme che hanno adottato un bambino in ambito nazionale e internazionale hanno diritto al congedo di maternità per 5 mesi a decorrere dall'effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale, è possibile fruire del congedo anche nel periodo di permanenza all'estero o, in alternativa, scegliere un congedo non retribuito.
In caso di affidamento del minore il congedo di maternità può essere fruito entro il periodo di 5 mesi dall'affidamento e per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi.
Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi che non abbiano più di 6 anni si può chiedere il congedo di maternità per i primi 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia e se i bimbi vengono da un Paese straniero, anche se hanno più di 6 anni.
Il certificato di epoca presunta parto necessario per la maternità obbligatoria può essere fatto da uno specialista della Asl o dal tuo medico di medicina generale.
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Per approfondire:
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