Congedo parentale

congedo parentale

Congedo parentale

Se la mamma o il papà hanno un lavoro dipendente, dopo l'astensione per maternità/paternità, possono richiedere l'astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale. Mamma e papà possono usufruire del congedo anche contemporaneamente.

Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino e per un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che si può prendere anche per un solo giorno.

Nel caso in cui la mamma o il papà siano soli (unico genitore), essi hanno entrambi diritto a usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. In ogni caso, se il padre chiede almeno 3 mesi consecutivi, la durata massima arriva a 11 mesi.

E' importante ricordarsi di preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data in cui si vuole iniziare l'astensione dal lavoro.

Per quanto riguarda l'indennità, l'INPS verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino. Successivamente non è prevista alcuna retribuzione a meno che il reddito del richiedente (madre o padre) sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all'ente di previdenza).

Il periodo di congedo viene calcolato in base all'anzianità di servizio.

Le mamme lavoratrici autonome e le mamme con figli nati a decorrere dal 1 Gennaio 2000 hanno diritto al congedo parentale comprensivo di trattamento economico limitatamente a 3 mesi ed entro il primo anno di età.

Le lavoratrici a progetto o categorie assimilate, iscritte alla gestione separata INPS, hanno diritto a una indennità per congedo parentale per un periodo di 3 mesi entro il primo anno dalla nascita del bambino.

Sono esclusi dal diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici addette ai servizi domestici, i lavoratori e le lavoratrici a domicilio e coloro che sono iscritti alla gestione separata dell'INPS, i cosiddetti parasubordinati (es. co.co.pro.).

Le mamme e i papà adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale, qualunque sia l'età del bambino, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, ma potranno ricevere la relativa indennità solo per i periodi di congedo fruiti nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Se i bimbi sono due o più, è possibile usufruire dei mesi di congedo previsti per ciascuno.

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