Procreazione assistita, è praticabile la diagnosi preimpianto
Tribunale di Cagliari
La c.d. diagnosi preimpianto consiste in un accertamento genetico che, attraverso la tecnica del prelievo di una o più cellule dall'embrione prima del suo impianto nell'utero materno, consente di accertare se l'embrione stesso sia o meno portatore di determinate gravi malattie e quindi di conoscerne, prima dell'impianto, lo stato di salute.
Dovendo ritenersi praticabile, anche con riferimento al quadro normativo introdotto con la legge 19 febbraio 2004, n. 40 [Norme in materia di procreazione medicalmente assistita], l'accertamento diagnostico richiesto dalla coppia, l'Azienda Sanitaria e il medico, convenuti in giudizio, saranno tenuti ad eseguire la diagnosi preimpianto sull'embrione destinato ad essere trasferito nell'utero materno, al fine di poterne accertare lo stato di salute allorquando essa risponda alle seguenti caratteristiche:
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sia stata richiesta dai soggetti indicati nell'art. 14, 5° comma, l. n. 40/2004;
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abbia ad oggetto gli embrioni destinati all'impianto nel grembo materno (destinazione che, ad esempio, deve invece ritenersi esclusa per gli embrioni che si trovino in stato di crioconservazione in attesa di estinzione);
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sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Link in argomento:
Divieto di diagnosi preimpianto - Legge 40
Pagina pubblicata il 10 novembre 2007