Contribuzione in maternità
Trattamento contributivo in maternità
Congedo di maternità/paternità
I periodi di congedo di maternità/paternità (anche flessibile, anticipato, posticipato, per parto prematuro) sono accreditati figurativamente con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi.
Contribuzione figurativa: l'INPS accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente.
Maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro: i periodi corrispondenti al "congedo di maternità" (anche quella "anticipata per complicanze" purché certificabile dalla relativa richiesta ai Servizi ispettivi del Ministero del Lavoro) sono considerati utili ai fini pensionistici a condizione che la richiedente possa fare valere all'atto della domanda almeno 5 anni di contribuzione versati in costanza di attività lavorativa.
- entro i 6 mesi di congedo complessivo tra i genitori ed entro i 3 anni del bimbo:
tale periodo è coperto dalla stessa contribuzione figurativa prevista per il congedo di maternità;
- oltre i 6 mesi entro i 3 anni e tutti i periodi dai 3 agli 8 anni del bimbo:
questi periodi vengono accreditati figurativamente con riferimento però al doppio dell'importo dell'assegno sociale proporzionato ai periodi di astensione. L'interessata/o può integrare l'accredito figurativo con riscatto o con versamenti volontari, fino al raggiungimento del valore reale della sua retribuzione media percepita.
N.B.: la contribuzione figurativa ridotta vale anche per i periodi di congedo non coperti dal relativo trattamento economico a carico dell'INPS.
Maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro:
i periodi corrispondenti al "congedo parentale" possono essere riscattati ai fini pensionistici (per un periodo massimo di 5 anni), a condizione che si possano far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Sono accreditati figurativamente, con riferimento al doppio dell'importo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrare mediante riscatto o versamenti volontari.
Per i periodi fruiti entro i 3 anni di età del bambino/a (senza alcun limite) viene garantita la copertura figurativa con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno in cui si collocano i periodi; per le altre assenze (dai 3 agli 8 anni) la contribuzione è pari al doppio dell'importo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrare mediante riscatto o versamenti volontari.
Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa per i congedi di maternità e parentali, assenze per malattia del figlio e riposi giornalieri occorre presentare domanda: non ci sono termini ma occorre conservare la documentazione.
A volte la documentazione necessaria viene inviata all'INPS direttamente dal datore di lavoro. Pertanto è raccomandabile:
- il controllo del CUD (01-M) relativo all'anno/i interessati da maternità;
- consultare l'estratto conto della propria posizione assicurativa (la richiesta di consultazione è effettuabile, da parte dei diretti interessati, anche sul sito http://www.inps.it , previo rilascio di apposito "PIN" da parte dell'INPS da richiedere su http://www.inps.it/servizi/PinOnLine/Internet)
Per quanto riguarda poi la convenienza o l'opportunità di scegliere tra versamenti volontari o riscatto, la stessa deve essere valutata al momento dell'evento.
aggiornata il 31/8/04